Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Responsabilità dell’amministratore di una società in crisi per pagamenti effettuati in violazione della par condicio

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 20 giugno 2022, n.1118/2022

In situazione di dissesto o comunque che faccia presagire che vi sia difficoltà a soddisfare tutti i creditori, l’amministratore è tenuto, nell’effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell’intera massa creditoria e ad adottare, tendenzialmente, il criterio della par condicio, tenuto conto delle cause di prelazione/poziorità, posto che in tale situazione il pagamento effettuato a creditori in misura superiore a quella che avrebbero ottenuto applicando il criterio della par condicio può comportare in sede di procedura concorsuale una minore disponibilità patrimoniale per gli altri creditori. L’amministratore che abbia disposto pagamenti in violazione di tale principio, risponde del danno in misura pari all’intera somma pagata in violazione del principio della par condicio e delle cause di prelazione e sottratta in tal modo alla soddisfazione dei creditori che ne avrebbero avuto diritto.

a cura di Giuseppe Valerio Lofoco

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