Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 10 febbraio 2023, n. 287/2023
In seguito al fallimento di una s.r.l. il socio che abbia promosso l’azione di responsabilità sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., perde la legittimazione, e così pure il singolo creditore che abbia proposto l’azione dei creditori sociali, mentre il curatore del fallimento della società è legittimato ad agire con l’azione ex art. 146 L.F., la quale assorbe sia l’azione sociale sia l’azione dei creditori sociali.
Nel caso di giudizio di responsabilità già pendente, qualora intervenga il fallimento della società, spetta solo al curatore del fallimento di questa la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse, accettando la causa nello stato in cui si trova con le relative preclusioni.
In difetto di ciò, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori.
a cura di Sabrina Fattore