Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Diritto di prelazione e litisconsorzio necessario

Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 febbraio 2023, n. 363/2023

In merito alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società di cui si contenda il trasferimento di quote e dei soci della stessa che, per statuto, siano titolari di un diritto di prelazione, non si ravvisa l’ipotesi delineata dall’art. 102 c.p.c nell’alveo di un giudizio promosso ex art. 2932 c.c. da parte del fiduciante nei confronti del fiduciario il quale, divenuto titolare di quote della società in esecuzione del pactum fiduciae, si sia reso inadempiente all’obbligo di concludere il contratto di trasferimento della partecipazione societaria, non essendo parti del rapporto dedotto in giudizio né gli altri soci né la società delle cui quote si controverte.

Parimenti, l’intervento volontario del socio che eserciti il diritto di prelazione deduce in giudizio un rapporto giuridico che riguarda il fiduciario (già convenuto), tenuto al trasferimento secondo prelazione statutaria, e il fiduciante (già attore), ai cui danni la prelazione è opposta, per cui non si rende necessario nemmeno in questo caso integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci ex art. 102 c.p.c.

La clausola di prelazione, in caso di cessione di partecipazioni sociali, svolge la funzione di mantenere omogenea la compagine sociale, in modo da garantire che la stessa permanga in capo ai soci originari, impedendosi, secondo la loro volontà, che nella compagine facciano ingresso soggetti ad essa estranei. Tuttavia, nel caso dell’intestazione fiduciaria, non vi è dal punto di vista sostanziale alcun mutamento nelle persone dei soci posto che il fiduciante è tenuto ad operare nell’interesse e seguendo le istruzioni del mandante e risponde, altrimenti, dei danni.

In ragione della natura della clausola statutaria di prelazione, se il socio pretermesso non può ottenere una pronuncia di risoluzione o nullità dell’atto di trasferimento asseritamente posto in essere in violazione della prelazione medesima, rimane comunque al medesimo la possibilità di chiedere nei confronti della società che detta cessione non venga dalla medesima considerata ad essa opponibile e per essa efficace, escludendo così l’acquirente dall’esercizio dei diritti sociali. Siffatta domanda riguarda un rapporto necessariamente plurisoggettivo che coinvolge il socio cedente ed il soggetto acquirente che abbiano asseritamente violato la prelazione statutaria, nonché la società verso la quale la domanda è proposta, ricadendo nell’ipotesi delineata dall’art. 102 c.p.c.

A cura di Giorgio Toso

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