Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 febbraio 2023, n. 7760/2022 R.G.
Avendo l’azione di responsabilità sociale natura contrattuale, qualora l’addebito ascritto all’amministratore abbia carattere distrattivo, l’onere probatorio gravante su parte attrice viene assolto mediante dimostrazione dell’avvenuto prelievo di somme dal patrimonio sociale o pagamento di importi da parte della società in assenza di valido titolo o per finalità che si assumono estranee ai fini sociali, essendo invece onere dell’amministratore provare l’esistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti ovvero la destinazione delle somme in contestazione ai fini sociali.
Ove siano insufficienti o generici gli elementi di prova forniti dell’amministratore, sussistono i presupposti per la revoca cautelare dello stesso.
a cura di Sabrina Fattore