Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 gennaio 2024, n.184/2024
Laddove un fatto dannoso sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e le quote dei condebitori, in difetto di elementi che consentano una loro differenziazione, si presumono uguali.
Il condebitore che ha pagato l’intero debito, anche sulla scorta di un titolo diverso (transazione) rispetto a quello originario (sentenza di condanna per risarcimento da fatto illecito), può agire in regresso nei confronti degli altri condebitori in proporzione alle rispettive quote interne, e, se uno di questi è insolvente, può ripartire la perdita derivante da tale insolvenza anche tra gli altri condebitori, salvo l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni fondate su adeguati elementi gravi, precisi e concordanti, l’incapienza del patrimonio del debitore al momento dell’esercizio del predetto regresso.
a cura di Sabrina Fattore