Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 8 marzo 2024, n. 763/2024
L’ azione di responsabilità promossa dal singolo creditore contro l’amministratore per danno diretto ex art. 2476, comma 7, c.c. necessita dei seguenti requisiti: allegazione e la prova della condotta dolosa o colposa dell’amministratore integrante mala gestio; l’allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta mala gestio abbia determinato un danno incidente direttamente nella sfera patrimoniale del creditore e quindi non derivato dalla perdita della garanzia patrimoniale della società; l’allegazione del nesso causale tale per cui il danno deve essere legato con correlazione immediata e diretta alla condotta di mala gestio (nel caso di specie il creditore non ha fornito allegazione e prova dei requisiti ed in particolare che l’amministratore avesse assunto il debito con la precisa intenzione di non adempiere e comunque con la piena consapevolezza che la società da lui amministrata non avrebbe potuto pagare).
a cura di Francesca Gambato Caberlotto