Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 29 giugno 2024, n. 18892/2023-1 R.G.
La richiesta di sospensiva di delibera di aumento del capitale sociale è ammissibile: la sospensiva prevista dalla legge è strumento tipico e funzionale a fornire cautela in un giudizio costitutivo e riguarda ogni effetto che la delibera sia ancora suscettibile di produrre, non limitandosi quindi alla “esecuzione” della stessa.
Non può esser ravvisato abuso della maggioranza in relazione ad un aumento di capitale sociale avvenuto con conversione in capitale di pregressi finanziamenti da parte dei soci oltre che con iniezione di liquidità.
Preliminarmente va rilevato che, nell’abuso della maggioranza, l’interesse della società rimane sullo sfondo in quanto il voto è esercitato al solo scopo di danneggiare gli altri soci. In relazione all’aumento del capitale sociale, al contrario, sono plurimi gli indici normativi che spingono a considerare come l’aumento del capitale risponda sempre ad una esigenza della società.
L’aumento del capitale mediante liberazione da debiti per finanziamenti pregressi dei soci costituisce un vantaggio per la società, determinandone l’aumento del patrimonio netto, e risponde al precetto sotteso all’art. 2467 c.c. in materia di postergazione.
L’art. 2467 c.c. non stabilisce una regola punitiva a carico del socio ma afferma che in caso di necessità della società il socio avrebbe l’obbligo di aumentare il capitale sociale; laddove il socio opti per eseguire un finanziamento – finalizzato quindi alla restituzione dello stesso – il credito per detto finanziamento subisce la disciplina della postergazione.
Ne deriva che, se il socio intende trasformare in capitale il proprio credito da finanziamento pregresso, altro non fa che adempiere al precetto sostanziale sottostante l’articolo 2467 c.c. (Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto ammissibile la richiesta di sospensiva della delibera di aumento del capitale sociale, evidenziando come la stessa continui a produrre gli effetti collegati e derivanti dalla modifica degli strumenti partecipativi, in primis quanto al calcolo delle maggioranze assembleari. Il Tribunale ha comunque respinto la richiesta di sospensiva per abuso della maggioranza rilevando, tra l’altro, che la delibera non prevedeva affatto come unica modalità di sottoscrizione la compensazione con crediti pregressi dei soci ma lasciava aperta la possibilità di sottoscrivere l’aumento con versamento liquido).
a cura di Mario Furno