Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa – 29/06/2024 – R.G. 18892/2023-1
È ormai pacifico che la sospensiva prevista dalla legge non riguarda solo la “esecuzione” ma anche ogni effetto che la delibera sia ancora suscettibile di produrre. Solo l’esaurimento totale degli effetti producibili osta alla sospensiva.
Non costituisce conflitto d’interessi l’avere la maggioranza dato corso all’aumento di capitale con “minimo sforzo economico”, quale la rinuncia a finanziamenti già effettuati, non potendo ciò considerarsi un danno per la società. Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l’interesse concreto della società e quello del socio, messo in gioco nell’esercizio del voto.
Ai fini della valutazione dell’abuso di maggioranza, il socio è pienamente libero di votare le delibere secondo il la valutazione del suo proprio interesse, con il solo limite di non esercitare il voto secondo mala fede, ciò che avviene quando il voto è esercitato con il solo scopo di danneggiare gli altri soci, senza che vi sia alcun legittimo interesse proprio (nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come nella materia dell’aumento di capitale plurimi indici normativi favorevoli agli aumenti spingano a considerare l’aumento di capitale tendenzialmente come fatto che risponde sempre all’interesse della società).
Massima a cura di Stefania Luppari