Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18.04.2024, n. 1107/2024
L’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui all’art. 2476, VI comma, c.c. presuppone che i primi abbiano posto in essere condotte inosservanti degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che quest’ultimo, in conseguenza di tali condotte, risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (cd. danno indiretto).
Si tratta di un’azione di natura extracontrattuale, nella quale spetta all’attore allegare e provare specificatamente la condotta che assume inadempiente o dannosa, il profilo di dolo o colpa in capo all’amministratore, il danno e il nesso di causalità con la condotta (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda svolta dal creditore sociale verso l’amministratore, in ragione del fatto che gli atti di mala gestio pregiudizievoli e lesivi del suo diritto di credito non erano stati specificatamente e tempestivamente indicati nei loro estremi fattuali al momento della domanda stessa).
a cura di Sabrina Fattore