Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 giugno 2024, n. 1770/2024
La competenza per materia va valutata in ragione della domanda e quindi tenendo conto della prospettazione di chi agisce a prescindere dalla fondatezza della domanda stessa.
È competente il Tribunale in materia di Impresa per il giudizio relativo all’accertamento dell’illegittimo rifiuto ad accettare le dichiarazioni di recesso per le ipotesi previste dalla legge, così come per la conseguente domanda di risarcimento del danno sopportato da soci recedenti: la controversia è relativa a rapporti societari poiché riguarda l’affermato inadempimento da parte della società dell’obbligo di provvedere a liquidare il diritto di exit in violazione del relativo diritto del socio ad esercitare il recesso.
La surrogazione nel credito ex art. 1201 cc non comporta l’estinzione del debito originario ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, così che la surrogazione nel credito vantato dai soci recedenti non modifica la natura societaria della controversia scaturente dalla pretesa creditoria: la struttura del rapporto obbligatorio rimane, infatti, inalterata e il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali.
Il rifiuto all’esercizio del recesso motivato dalla non tempestività di adempimenti ulteriori e diversi dalla dichiarazione, costituisce condotta illegittima in quanto il termine di decadenza di cui all’art. 2437 bis c.c. si riferisce unicamente alla dichiarazione di recesso.
Il rifiuto illegittimo determina, quale conseguenza immediata e diretta, l’impossibilità dei soci di esercitare il diritto di exit e quindi il mancato conseguimento del valore di liquidazione indicato alla data della delibera.
Pertanto, in caso di successiva cessione delle azioni a prezzo inferiore al valore di liquidazione, il danno è pari alla differenza tra il prezzo incassato e il valore di liquidazione delle azioni che sarebbe spettato in caso di recesso. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, quale adempimento ulteriore e successivo alla dichiarazione di recesso, la comunicazione dell’intermediario che attesta l’esercizio del recesso delle azioni depositate presso di lui; detta comunicazione infatti svolge, da un lato, la funzione di attestare la legittimazione del socio ad esercitare il diritto di recesso e, dall’altro, sostituisce il deposito del titolo delle azioni presso la sede sociale, adempimento ulteriore e successivo rispetto alla dichiarazione di recesso).
A cura di Mario Furno