Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Esclusione del Socio nelle Società Cooperative: limiti e condizioni di validità delle Clausole Statutarie

Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2024, n. 2549/2024

Nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione del socio, l’indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione, non potendo trovare ingresso, in sede di opposizione, cause di esclusione che non siano state menzionate nella deliberazione impugnata.

Ai fini della validità della delibera di esclusione del socio la causa di esclusione posta alla base della deliberazione deve risultare dalla delibera medesima non potendo essere indicata ex post in giudizio.

L’esclusione del socio dalle società cooperative può essere disposta, oltre che nei casi previsti dall’art. 2533 c.c., nei casi previsti nell’atto costitutivo, a condizione che i casi di esclusione siano indicati in modo specifico e che consistano in regole organizzative suscettibili di applicazione nei confronti di tutti i soci, senza potersi riferire individualmente ad un socio specificamente determinato (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto viziate da nullità per genericità e indeterminatezza, le clausole statutarie di una società cooperativa che prevedevano la possibilità di esclusione del socio nel caso in cui “abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa” e nel caso in cui “abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società”).

A cura di Luca Vedovato

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