Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 15 gennaio 2024, n. 10335/2023 R.G.
E’ inammissibile il ricorso ex art. 696 c.p.c. promosso ante causam dal socio che lamenti il pericolo di alterazione delle scritture contabili della società nelle more dell’instaurando giudizio di merito, in quanto, là dove (come nel caso concreto) la tutela richiesta consista nella raccolta e conservazione di documenti, l’ordinamento prevede il rimedio tipico del sequestro probatorio, mentre l’accertamento tecnico preventivo costituisce un diverso rimedio che può essere esperito là dove le tempistiche per l’istruzione del giudizio di merito possano compromettere o rendere più difficoltoso l’espletamento della prova.
a cura di Alessia De Pra