Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 29 ottobre 2024, n. 3749/2024
Per la sussistenza del collegamento negoziale, sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni di cui all’art. 2358 c.c. è volto a tutelare l’interesse della società e dei creditori all’integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, non sussistendo alcuna incompatibilità con la finalità mutualistica che le distingue.
Sotto il profilo della rilevanza del divieto e delle conseguenze sui negozi stipulati in sua violazione, l’art. 2358 è norma imperativa e non quindi mera norma “interna” relativa all’agire amministrativo posto che detto divieto è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse anche dei creditori della società e più in generale dell’intero sistema economico tenuto conto di un potenziale coinvolgimento pregiudizievole di un numero indefinito di soggetti. In conclusione, la violazione dell’art. 2358 cc, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche la nullità negoziale (nella specie il Tribunale ha dichiarato la nullità dei negozi collegati posti in essere dalle parti in quanto finalizzati all’acquisto di azioni della Banca mediante finanziamenti della Banca medesima in violazione dell’art. 2358 da ritenersi norma imperativa e non solo norma prescrittiva di buon comportamento gestorio applicabile anche alle società cooperative per azioni)
a cura di Antonio Franzoi