Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 14 novembre 2024, n. 4116/2024
Nelle società cooperative occorre sempre distinguere il rapporto associativo, caratterizzato dalla comunione di scopo, che si attua nel contratto sociale, dal rapporto contrattuale di scambio tra società e socio in cui si estrinseca l’essenza dello scopo mutualistico, con la conseguenza che il primo non può mai essere inficiato da eventuali vizi relativi alla determinazione del prezzo nel rapporto di scambio mutualistico (principio affermato in una controversia tra socio e società cooperativa agricola di conferimento, in cui è stata respinta perché infondata l’eccezione sollevata dal socio contrattualmente inadempiente di nullità del contratto sociale per mancato rispetto dello scopo di mutualità).
a cura di Sabrina Fattore