Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 settembre 2024, n. 3345/2024
Nell’impugnazione di delibera assembleare la prova del dedotto vizio dell’abuso del principio di maggioranza, incombente sul socio di minoranza, è quella dell’esercizio “ingiustificato” e “arbitrario” del potere di voto da parte dei soci di maggioranza, volto a perseguire fraudolentemente un proprio interesse, divergente da quello della società, e in danno del socio di minoranza.
Le circostanze che l’amministratore della società sia un socio di maggioranza e che abbia redatto la situazione patrimoniale oggetto di impugnativa non integrano i presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di cui, peraltro, l’amministratore della società non è parte.
a cura di Silvia Ceci