Prova del vizio dell’abuso di maggioranza nell’impugnazione di delibera assembleare. Insussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 settembre 2024, n. 3345/2024

Nell’impugnazione di delibera assembleare la prova del dedotto vizio dell’abuso del principio di maggioranza, incombente sul socio di minoranza, è quella dell’esercizio “ingiustificato” e “arbitrario” del potere di voto da parte dei soci di maggioranza, volto a perseguire fraudolentemente un proprio interesse, divergente da quello della società, e in danno del socio di minoranza.

Le circostanze che l’amministratore della società sia un socio di maggioranza e che abbia redatto la situazione patrimoniale oggetto di impugnativa non integrano i presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di cui, peraltro, l’amministratore della società non è parte.

a cura di Silvia Ceci

Tags

Autore

Articoli correlati

Newsletter

Ricevi gratuitamente altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito.