Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 luglio 2024, n. 1359/2024 R.G.
Non è suscettibile di trascrizione presso i Registi Immobiliari la domanda di accertamento della nullità della delibera con cui l’assemblea della società autorizzi l’organo amministrativo a concludere un contratto preliminare di alienazione di un immobile di proprietà della stessa società, in quanto la delibera autorizzatoria attiene all’ordinamento societario e ai poteri dell’organo gestorio e non incide in alcun modo sull’atto traslativo, che interverrà solo se l’organo gestorio sottoscriverà il preliminare a cui è stato autorizzato e se a ciò farà seguito il definitivo (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato il reclamo proposto dal socio contro il rifiuto opposto dal Conservatore alla richiesta di trascrizione dell’atto di citazione con cui il socio ha chiesto l’accertamento della nullità della delibera assembleare che autorizzava gli amministratori a concludere un contratto preliminare di alienazione dell’unico immobile di proprietà della stessa società).
A cura di Luca Vedovato