Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 dicembre 2024, decreto n. 3562/2024
L’art. 2487 co 3 cc prevede che, laddove gli amministratori omettano di convocare l’assemblea per l’adozione delle necessarie delibere a seguito del verificarsi dello stato di scioglimento ex art. 2484 co 1 n. 2 cc, il Tribunale vi provvede – su istanza – assumendo le necessarie determinazioni che dovrebbero essere assunte dall’assemblea laddove questa non si costituisca o non deliberi. (Nel caso di Srl, la cui composizione sociale vedeva il socio di minoranza – anche amministratore – titolare dell’1% del capitale ed il socio di maggioranza titolare del 99%, il Tribunale ha ritenuto, in accoglimento del ricorso, di nominare il liquidatore, rilevando che l’amministratore aveva accertato e iscritto nel registro imprese l’intervenuta verificazione della causa di scioglimento ex art. 2484 co 1 n. 2 cc e che pur avendo convocato l’assemblea per la nomina del liquidatore non era stato possibile procedervi in quanto il socio di maggioranza, ritualmente convocato, non era comparso pur essendosi costituito nel procedimento dichiarando di non opporsi alla nomina del liquidatore)
a cura di Mario Furno