Corte d’Appello di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 marzo 2023, Decreto di rigetto n. cronol. 742/2023 (conferma Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa decreto 23/11/2022 cronol. n. 2515/2022)
Il provvedimento di revoca dell’amministratore da parte del Tribunale a seguito della denunzia dei soci ex art. 2409 cc e della rilevazione di gravi irregolarità è provvedimento di sicuro notevole impatto sulla gestione sociale. Ogni considerazione sulla proporzionalità della misura compiuto dalla Autorità Giudiziaria deve tenere conto della possibilità di adottare misure alternative: tale valutazione va svolta tenendo conto del ristretto numero dei soci, della partecipazione paritaria degli stessi al capitale sociale tra quelli aventi posizioni conflittuali, dell’assenza di figure interne dotate di sufficiente autorevolezza ed autonomia per svolgere compiti di amministrazione, nonché delle irregolarità denunciate (nel caso di specie la Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dall’Amministratore unico revocato in considerazione del fatto che lo stesso, con la propria condotta, non solo aveva dimostrato di non condividere le iniziative giudiziarie – l’adozione di un modello organizzativo e la nomina di un revisore sociale – oltre al fatto che l’eventuale attribuzione di poteri alla sua persona sarebbe stata d’ostacolo all’attività del nominato amministratore giudiziario).
a cura di Martina Savegnago