Trib. Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 aprile 2025, n. 1906/2025
La violazione del termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per presentare il bilancio ai soci, di cui all’art. 2478 bis cc, non vizia la delibera di approvazione del bilancio.
In sede di redazione del bilancio il cambiamento di principio contabile rispetto a quello utilizzato negli esercizi precedenti è ammesso solo se è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili ovvero per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza.
In sede di redazione del bilancio, il cd principio di rilevanza, codificato dall’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015, consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio.
In sede di redazione del bilancio, il principio di chiarezza menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza in quanto la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare che approvi un bilancio che violi i precetti di chiarezza, precisione e completezza (nel caso esaminato il Tribunale ha dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza, per non essere stato rispettato il contenuto minimo della nota integrativa prescritto dall’art. 2427 cc, non essendo stato riportato il coefficiente delle immobilizzazioni immateriali, come richiesto anche dal principio OIC 24 paragrafo 89 e non essendo stati menzionati fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della redazione del bilancio, in merito alle posizioni creditorie “incagliate”, come previsto dall’art. 2423 bis n. 4 cc.).
A cura di Luca Vedovato