Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 31 luglio 2025, n. 10133/2025 – 1 R.G.
La clausola compromissoria statutaria che devolva in arbitrato le controversie aventi a oggetto la validità delle delibere assembleari non preclude alla parte di agire comunque in via d’urgenza dinanzi al giudice ordinario al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata prima della costituzione dell’organo arbitrale, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale richiamato anche dall’orientamento giurisprudenziale affermatosi durante la vigenza dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 (applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, in forza del quale agli arbitri competeva sempre il potere di disporre in via cautelare la sospensione della delibera).
L’efficacia della delibera adottata al solo fine di ledere i diritti partecipativi del socio di minoranza, del tutto estranea quindi agli interessi della società, viola il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, e può pertanto essere sospesa in via cautelare essendo l’abuso di maggioranza causa di annullamento delle delibere assembleari.
a cura di Alessia De Pra