Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025
Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che (i) per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, mentre (ii) per la seconda decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, normalmente coincidente con l’apertura della procedura concorsuale salva prova contraria (nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione dei creditori è stato fatto decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, momento a partire dal quale risultava conclamato il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trovava la società).
La prescrizione dell’azione di responsabilità rimane sospesa per l’intera durata della carica degli amministratori come previsto dall’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. che, essendo norma di carattere eccezionale e tassativo, non trova applicazione per i sindaci.
Tutti gli amministratori, anche quelli “non operativi”, sono tenuti a concorrere paritariamente alla redazione del bilancio e dunque, in funzione di ciò, a rendersi pienamente edotti dei fatti sociali e ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
La modifica dell’art. 2407 c.c., ad opera della l. n. 35/2025, non può trovare applicazione retroattiva per tre ordini di ragioni: (i) ciò non è stato espressamente previsto dal legislatore; (ii) il nuovo testo prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci, così procedendo a decurtare il risarcimento di un diritto invero già sorto; (iii) la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, per cui non può trovare applicazione il criterio del tempus regit actum.
a cura di Elisa Cendron