Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 27 maggio 2025, n. 2658/2025
Il termine di impugnazione delle delibere assembleari invalide previsto, a pena di decadenza, dall’art. 2479 ter c.c. decorre dalla trascrizione della delibera nei libri sociali, avendo tale pubblicità interna maggior rilievo nei confronti dei soci (considerato il loro elevato grado partecipazione alla vita sociale) rispetto alla diversa pubblicità che si realizza (soprattutto nei confronti dei terzi) attraverso l’iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (nel caso concreto, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di tardività della impugnazione di una delibera assembleare di s.r.l., osservando come la delibera impugnata non fosse stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci, e come, di conseguenza, il termine di cui all’art. 2479 ter c.c. non fosse ancora decorso al momento della impugnazione).
a cura di Alessia De Pra