Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 maggio 2025
In una s.n.c. integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca della facoltà di amministrare ai sensi dell’art. 2259 c.c., la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. Parimenti, l’aver concesso in locazione un immobile sociale – che costituisce una delle principali entrate della società – accordando che il canone venga corrisposto (ancorché parzialmente) tramite compensazione, senza verificare o documentare l’effettiva esistenza e l’ammontare del controcredito, denota negligenza e una significativa superficialità della gestione.
In caso di contrasto tra soci di una s.n.c., la nomina del liquidatore non può essere ottenuta in via cautelare e urgente, ma solo mediante il rimedio tipico previsto dall’art. 2275 c.c. che, per costante orientamento giurisprudenziale, consente altresì al presidente del tribunale di accertare in via incidentale, con un provvedimento avente natura non decisoria, la sussistenza di una delle cause di scioglimento.
(provvedimento confermato in data 4.8.2025 n. 13158/2025 RG)
a cura di Alessia De Pra