Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 agosto 2025
L’attuale formulazione dell’art. 818 c.p.c. prevede che le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possano attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. Pertanto, nel caso in cui la clausola arbitrale statutaria sia stata redatta in vigenza della previgente disciplina codicistica che escludeva il potere cautelare degli arbitri, sussiste la competenza del giudice ordinario per la revoca del socio amministratore ex art. 2259 c.c. salvo che le parti abbiano espressamente manifestato per iscritto la volontà di demandare la controversia agli arbitri. In ogni caso, sussiste la competenza cautelare del giudice ordinario fino a quando non sia intervenuta l’accettazione dell’arbitro unico ovvero la costituzione del collegio arbitrale.
(conferma, per il resto, il provvedimento del 6.5.2025 n. 21300/2024 RG)
a cura di Alessia De Pra