Tribunale di Venezia, sezione specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n.3728/2025
Nel concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis L.F. la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso, sicché l’azione sociale di responsabilità verso gli organi sociali, che compete alla società, non può intendersi automaticamente ceduta al quest’ultimo se non è prevista nel piano concordatario.
La legittimazione ad esperire l’azione sociale di responsabilità diversa da quella prevista nel concordato rimane quindi in capo alla società e spetta semmai al liquidatore volontario esercitarla, ma nell’interesse e a vantaggio della società medesima, e non dei creditori concordatari.
a cura di Sabrina Fattore