Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n. 3726
L’azione di responsabilità proposta dal Fallimento contro gli amministratori non diventa inammissibile né improcedibile a seguito dell’omologazione della proposta di concordato fallimentare con cessione all’assuntore delle azioni di massa.
La sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare che, nel rigettare l’opposizione proposta dai sindaci avverso la mancata ammissione al passivo dei loro crediti per compensi, abbia dichiarato che gli stessi erano venuti meno ai loro doveri di diligenza nel vigilare sul corretto operato degli amministratori, non ha valenza di giudicato nel giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità dei sindaci, poiché quella statuizione ha efficacia limitata all’ambito concorsuale.
L’approvazione da parte dell’assemblea al compimento di una determinata operazione, non esonera gli amministratori da responsabilità per gli atti compiuti per attuarla, qualora dalla stessa sia derivato un danno per la società.
L’omessa adozione da parte dei sindaci di provvedimenti a rilevanza esterna – quali la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. ovvero l’attivazione del procedimento di denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409, ultimo comma, c.c. – pur nella consapevolezza della criticità della situazione, costituisce inadempimento dei doveri posti dalla legge in capo all’organo di controllo da dui discende la loro responsabilità in solido con gli amministratori per i danni cagionati alla società.
La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12.4.2025 – che ha introdotto una limitazione al quantum del risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità colposa, ha previsto uno specifico dies a quo del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l’espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori – non si applica ai giudizi pendenti.
A cura di Luca Vedovato