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	<title>Francesca Gambato Caberlotto &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>Francesca Gambato Caberlotto &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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		<title>Numerus clausus dei procedimenti di volontaria giurisdizione – Specifica previsione di legge straniera</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/05/23/numerus-clausus-dei-procedimenti-di-volontaria-giurisdizione-specifica-previsione-di-legge-straniera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 17:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 737 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 8 Convenzione dell'Aja del 1985]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,12 aprile 2024, decreto n. 1166/2024 La tipicità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione impone che essi siano specificamente previsti da una legge che può anche essere straniera laddove, quale lex causae regolatrice del rapporto sostanziale, preveda il ricorso al Giudice per la risoluzione di questioni di natura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,12 aprile 2024, decreto n. 1166/2024</p>
<p>La tipicità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione impone che essi siano specificamente previsti da una legge che può anche essere straniera laddove, quale <em>lex causae</em> regolatrice del rapporto sostanziale, preveda il ricorso al Giudice per la risoluzione di questioni di natura gestoria che non involgano diritti soggettivi, ma un’attività amministrativa di interessi privati rientrante nella disciplina degli artt. 737 e ss. C.p.c. applicabile quale <em>lex fori </em>(nel caso di specie il Tribunale ha accolto il ricorso per la nomina di un nuovo Trustee proposto, ex art. 737 c.p.c., da un beneficiario di un trust costituito in Italia e regolato dalla Legge di Jersey, la quale prevede espressamente il ricorso all’Autorità Giudiziaria per la nomina del Trustee, ritenendo in tal modo rispettata, tramite l’applicazione della legge straniera, l’esigenza di tipizzazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione).</p>
<p> a cura Francesca Gambato Caberlotto</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-42aee788-4459-43f0-8991-fec62af86046" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/05/Decreto-n.-1166-2024-del-12-04-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto n. 1166-2024 del 12-04-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/05/Decreto-n.-1166-2024-del-12-04-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-42aee788-4459-43f0-8991-fec62af86046">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La nomina di un amministratore di sostegno a beneficio di un amministratore di s.r.l. non è causa di decadenza o ineleggibilità</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/11/la-nomina-di-un-amministratore-di-sostegno-a-beneficio-di-un-amministratore-di-s-r-l-non-e-causa-di-decadenza-o-ineleggibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2382 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 411 comma 4 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 700 c.p.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 novembre 2024 RG 16323/2024   In caso di impugnazione della delibera di s.r.l. di nomina di nuovo Amministratore l’avvio del procedimento di negoziazione assistita è idoneo a interrompere il termine di decadenza di 90 giorni per l’impugnazione stessa, vertendo la scelta dell’amministratore della società, come [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 novembre 2024 RG 16323/2024</p>
<p> </p>
<p>In caso di impugnazione della delibera di s.r.l. di nomina di nuovo Amministratore l’avvio del procedimento di negoziazione assistita è idoneo a interrompere il termine di decadenza di 90 giorni per l’impugnazione stessa, vertendo la scelta dell’amministratore della società, come pure dell’organo di controllo, in materia certamente disponibile.</p>
<p>All’amministratore in carica che ha indetto l’assemblea di cui alla delibera impugnata dopo che allo stesso era stato nominato un A.d.S. non si applica tout court la decadenza prevista dall’art. 2382 c.c. posto che di per sé l’istituto dell’Amministrazione di sostegno non comporta una sottrazione generalizzata della capacità dell’amministrato, essendo necessario che tale specifica decadenza sia prevista espressamente nel provvedimento del G.T. di nomina dell’A.d.S.</p>
<p>Nel merito, quanto alla valutazione del periculum in mora, in presenza di un conflitto endemico tra soci, occorre valutare quale sia l’interesse della società alla sospensiva che coincide con la verosimile perdita dell’organo gestorio, ovvero occorre valutare, bilanciando gli interessi in gioco, se la permanenza in carica del nuovo amministratore e, segnatamente, il compimento degli atti gestori a lui addebitati, appaiano o meno lesivi dell’interesse economico della società. (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto tempestiva l’impugnazione; valida la convocazione dell’Amministratore in A.d.S. non essendo stato nemmeno prodotto il decreto di nomina del Giudice tutelare; e ha rigettato la sospensiva per assenza del periculum in mora, ritenendo che gli atti di gestione del nuovo amministratore, interpretati dalla ricorrente come atti di favore nei confronti degli altri soci, non fossero di per sé sintomo di un intento lesivo degli interessi sociali intesi come perseguimento dello scopo sociale ai fini del conseguimento di utile).</p>
<p> a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-f5650e9d-ad64-472d-be01-8ec17a70c0c4" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-16323-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 16323-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-16323-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-f5650e9d-ad64-472d-be01-8ec17a70c0c4">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge applicabile in tema di esecuzione in forma specifica di un preteso contratto preliminare tra società di capitali italiane avente ad oggetto l’acquisto di partecipazioni in società straniera &#8211; Legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale per recesso dalle trattative di acquisto</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/11/legge-applicabile-in-tema-di-esecuzione-in-forma-specifica-di-un-preteso-contratto-preliminare-tra-societa-di-capitali-italiane-avente-ad-oggetto-lacquisto-di-partecipazioni-in-societa-strani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[cessione quote]]></category>
		<category><![CDATA[contratto preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[lex contractus]]></category>
		<category><![CDATA[lex societatis]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento CE n. 593/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento CE n. 864/2007]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 marzo 2024, n. 981/2024 Nella controversia tra società italiane di capitali relativa alla compravendita di quote di società estera (russa), in cui si discute dell’esistenza del contratto preliminare di acquisto, della sua esatta esecuzione o della responsabilità precontrattuale, risulta preliminare individuare la legge applicabile, tra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 marzo 2024, n. 981/2024</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella controversia tra società italiane di capitali relativa alla compravendita di quote di società estera (russa), in cui si discute dell’esistenza del contratto preliminare di acquisto, della sua esatta esecuzione o della responsabilità precontrattuale, risulta preliminare individuare la legge applicabile, tra la <em>lex contractus</em> – individuata dal Reg. CE 593/2008 per le obbligazioni contrattuali o dal Reg. CE 864/2007 per le obbligazioni extracontrattuali e precontrattuali- e la <em>lex societatis</em> (legge nazionale – Statuto societario).</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, laddove la quota di società straniera, oggetto dell’impegno di acquisto, viene in esame quale misura dei diritti connessi alla status di socio o agli aspetti organizzativi della società trova applicazione la <em>lex societatis</em>; laddove invece la medesima quota viene in esame come bene oggetto del contratto di trasferimento e delle eventuali conseguenze connesse all’inadempimento di quest’ultimo, trova applicazione la <em>lex contractus</em> individuata dai sopracitati Regolamenti Europei (nel caso di specie il Tribunale, individuata la legge italiana quale legge applicabile in base ai criteri di collegamento di cui ai Regolamenti CE, ha rigettato la domanda di parte attrice di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in quanto non provata la sua conclusione e comunque smentita dal comportamento delle parti; ha rigettato altresì la domanda subordinata di responsabilità precontrattuale per insussistenza del preteso danno).</p>



<p class="wp-block-paragraph">A cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-5824bed7-1b32-4c98-93e8-af763c886c3f" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-981-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza-n.-981-2024-1</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-981-2024-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-5824bed7-1b32-4c98-93e8-af763c886c3f">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Azione di responsabilità promossa da singolo creditore contro l’amministratore di srl ex art. 2476, comma 7, c.c. per danno diretto</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/11/azione-di-responsabilita-promossa-da-singolo-creditore-contro-lamministratore-di-srl-ex-art-2476-comma-7-c-c-per-danno-diretto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 10:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 comma 7 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 8 marzo 2024, n. 763/2024 L’ azione di responsabilità promossa dal singolo creditore contro l’amministratore per danno diretto ex art. 2476, comma 7, c.c. necessita dei seguenti requisiti: allegazione e la prova della condotta dolosa o colposa dell’amministratore integrante mala gestio; l’allegazione di fatti che consentano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 8 marzo 2024, n. 763/2024</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ azione di responsabilità promossa dal singolo creditore contro l’amministratore per danno diretto ex art. 2476, comma 7, c.c. necessita dei seguenti requisiti: allegazione e la prova della condotta dolosa o colposa dell’amministratore integrante <em>mala gestio;</em> l’allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta <em>mala gestio</em> abbia determinato un danno incidente direttamente nella sfera patrimoniale del creditore e quindi non derivato dalla perdita della garanzia patrimoniale della società; l’allegazione del nesso causale tale per cui il danno deve essere legato con correlazione immediata e diretta alla condotta di <em>mala gestio</em> (nel caso di specie il creditore non ha fornito allegazione e prova dei requisiti ed in particolare che l’amministratore avesse assunto il debito con la precisa intenzione di non adempiere e comunque con la piena consapevolezza che la società da lui amministrata non avrebbe potuto pagare).</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-bbb2d906-5b24-4f60-b906-8882103be753" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-763-2024.pdf">Sentenza-n.-763-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-763-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-bbb2d906-5b24-4f60-b906-8882103be753">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e soci di Srl per mancato scioglimento della società a fronte della perdita del capitale sociale e per attribuzione di compensi agli amministratori mediante delibera soci unanime.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2023/01/23/azione-di-responsabilita-nei-confronti-di-amministratori-e-soci-di-srl-per-mancato-scioglimento-della-societa-a-fronte-della-perdita-del-capitale-sociale-e-per-attribuzione-di-compensi-agli-amministra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 146 L.F.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 671 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[compenso amministratore]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 gennaio 2023 RG 10179/22-1 Il compenso agli amministratori deliberato dall’assemblea dei soci e percepito dagli amministratori medesimi risulta illegittimo laddove la società aveva il dovere di delibera la propria messa in liquidazione con nomina del liquidatore; gli amministratori sono pertanto tenuti alla restituzione dei predetti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 gennaio 2023 RG 10179/22-1</p>
<p>Il compenso agli amministratori deliberato dall’assemblea dei soci e percepito dagli amministratori medesimi risulta illegittimo laddove la società aveva il dovere di delibera la propria messa in liquidazione con nomina del liquidatore; gli amministratori sono pertanto tenuti alla restituzione dei predetti compensi anche laddove deliberati dall’assemblea posto che in tal caso l’amministratore ha commesso un fatto gestorio illecito nell’eseguire una delibera comunque illegittima.</p>
<p>Essendo unitario il fatto pregiudizievole rispondono in via solidale anche gli amministratori che non hanno percepito il compenso.</p>
<p>Rispondono altresì in via solidale anche i soci deliberanti; in solido tra loro per l’intero compenso deliberato a tutti gli amministratori e altresì in solido con gli amministratori percipienti.</p>
<p>(Il Tribunale nel caso di specie ha concesso la misura cautelare nei confronti di tutti i resistenti, amministratori e soci, peraltro in gran parte coincidenti, ritenendo comprovato quanto agli amministratori il loro inadempimento ai propri doveri nascenti dall’azzeramento del capitale sociale e dalla percezione di compensi illegittimi; e ritenendo altresì comprovato quanto ai soci la responsabilità degli stessi per non aver, pur a conoscenza della perdita del capitale sociale, deliberato lo scioglimento della società e per aver invece deliberato all’unanimità i compensi agli amministratori in carica)</p>
<p>a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a890c1d0-ac00-435d-8736-9d357cd87fe5" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Ordinanza-R.G.-10179-2022-1-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza-R.G.-10179-2022</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Ordinanza-R.G.-10179-2022-1-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a890c1d0-ac00-435d-8736-9d357cd87fe5">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Illegittimi compensi di amministratori in house e riparto di giurisdizione</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/10/21/illegittimi-compensi-di-amministratori-in-house-e-riparto-di-giurisdizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[giurisdizione]]></category>
		<category><![CDATA[società in house]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 21 ottobre 2022 n. 1801/2022 La richiesta di restituzione di somme illegittimamente percepite dall’amministratore di società in house a titolo di rimborso spese è da qualificarsi quale domanda restitutoria di ripetizione di indebito oggettivo e come tale di competenza del giudice ordinario. Per contro, l’azione promossa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 21 ottobre 2022 n. 1801/2022</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La richiesta di restituzione di somme illegittimamente percepite dall’amministratore di società in house a titolo di rimborso spese è da qualificarsi quale domanda restitutoria di ripetizione di indebito oggettivo e come tale di competenza del giudice ordinario. Per contro, l’azione promossa dal PM contabile per responsabilità amministrativa da danno erariale e da svolgersi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti è di natura sanzionatoria ed in ogni caso non sostituisce ed eventualmente concorre con i rimedi civilistici riferiti ai rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistere la giurisdizione ordinaria, rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla compagnia assicuratrice al fine di escludere la copertura assicurativa).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-7aa14ae2-d025-4eb7-848c-1af75f217e1c" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/Sent.-1801-2022.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sent.-1801-2022</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/Sent.-1801-2022.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-7aa14ae2-d025-4eb7-848c-1af75f217e1c">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invalidità della delibera assembleare e limiti all’ammissibilità della querela di falso</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/05/23/invalidita-della-delibera-assembleare-e-limiti-allammissibilita-della-querela-di-falso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 11:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[querela di falso]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 23 maggio 2022 n. 982/2022 Con riferimento alle scritture private, come una delibera societaria non rogata, la querela di falso può essere fatta valere solo in caso di falsità materiale e non anche di falsità ideologica, potendo in tal ultimo caso provarsi la non veridicità delle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 23 maggio 2022 n. 982/2022 </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Con riferimento alle scritture private, come una delibera societaria non rogata, la querela di falso può essere fatta valere solo in caso di falsità materiale e non anche di falsità ideologica, potendo in tal ultimo caso provarsi la non veridicità delle dichiarazioni rese nell’assemblea con ogni mezzo di prova. Eventuali decisioni assunte dai soci dopo la chiusura formale dell’assemblea non hanno rilevanza alcuna se non frutto di una consultazione, seppur deformalizzata, totalitaria (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato nulla la delibera assembleare di distribuzione degli utili in quanto assunta in via informale dopo la conclusione dell’assemblea e senza la presenza di tutti i soci).<br></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-42a40d08-cb23-4cbc-b835-799b02755497" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/982-22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">982-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/982-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-42a40d08-cb23-4cbc-b835-799b02755497">Download</a></div>
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		<title>Il diritto di ispezione e controllo ex art. 2476 co 2 cc e il dovere di collaborazione della società</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/04/04/il-diritto-di-ispezione-e-controllo-ex-art-2476-co-2-cc-e-il-dovere-di-collaborazione-della-societa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Gambato Caberlotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Libri sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 comma 2 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 aprile 2022 n. 634/2022 Il diritto del socio all’accesso alla documentazione nella SRL è un diritto potestativo incondizionato, che può essere fatto valere anche per intessi personali del socio e che trova il suo limite nella abusività della condotta del socio stesso. Al riguardo la [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 aprile 2022 n. 634/2022 </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il diritto del socio all’accesso alla documentazione nella SRL è un diritto potestativo incondizionato, che può essere fatto valere anche per intessi personali del socio e che trova il suo limite nella abusività della condotta del socio stesso. Al riguardo la pregressa conoscenza da parte del socio derivante dall’aver ricoperto in precedenza la carica di amministratore non preclude il suo diritto di ispezione e controllo, atteso che l’unico ostacolo ad esso è l’attualità della funzione gestoria. In capo alla società sussiste un vero e proprio obbligo collaborativo, tenuto conto che il socio non ha un potere autonomo di procedere da sé medesimo all’ispezione, anche nel caso in cui egli abbia accesso ai locali della società (nella specie, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dal socio avente ad oggetto la consegna della documentazione).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"> a cura di Francesca Gambato Caberlotto</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d79d2dc0-0369-4a60-abe4-e31e0a9347a3" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/634-22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">634-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/634-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d79d2dc0-0369-4a60-abe4-e31e0a9347a3">Download</a></div>
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