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	<title>Mario Furno &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>Mario Furno &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Gli effetti diluitivi della partecipazione del socio recedente non operano se la dichiarazione di recesso è avvenuta in pendenza del termine per l’esercizio del diritto d’opzione. Autonomia del procedimento di volontaria giurisdizione</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/08/07/gli-effetti-diluitivi-della-partecipazione-del-socio-recedente-non-operano-se-la-dichiarazione-di-recesso-e-avvenuta-in-pendenza-del-termine-per-lesercizio-del-diritto-dopzione-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 16 aprile 2026, n. 206/2026 V.G. Il procedimento di volontaria giurisdizione deputato alla nomina dell’esperto non ha efficacia di giudicato: non avendo natura contenziosa il procedimento mantiene una propria autonomia rispetto al procedimento di merito volto ad accertare in via definitiva e con effetto di giudicato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">
  Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 16 aprile 2026, n. 206/2026 V.G.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Il procedimento di volontaria giurisdizione deputato alla nomina dell’esperto non ha efficacia di giudicato: non avendo natura contenziosa il procedimento mantiene una propria autonomia rispetto al procedimento di merito volto ad accertare in via definitiva e con effetto di giudicato le questioni sottese all’effettiva legittimità del recesso e le altre questioni pertinenti alla liquidazione delle partecipazioni del socio receduto quali ad esempio l’esatto ammontare della partecipazione, non sussistendo tra i due giudizi rapporto di pregiudizialità.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  In caso di delibera avente ad oggetto la proroga della durata della società – legittimante la dichiarazione di recesso ex art. 2473 cc &#8211;  nonché l’aumento di capitale a pagamento con previsione dell’esercizio del diritto d’opzione da parte dei soci entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione da parte del socio della comunicazione della avvenuta iscrizione della delibera in Camera di Commercio, l’efficacia dell’aumento del capitale sociale decorre dalla scadenza dei termini previsti per l’esercizio del diritto d’opzione. Ne consegue che, laddove il socio abbia esercitato il recesso in pendenza del termine per l’esercizio del diritto d’opzione, il valore della partecipazione rimane ancorato al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione di recesso rimanendo non opponibile al socio recedente la sottoscrizione dell’aumento di capitale eseguita dall’altro socio.
</p>



<p class="wp-block-paragraph"> a cura di Mario Furno</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-987fff7f-20f1-4c92-b638-cff161d2498a" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/08/30694946.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">30694946</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/08/30694946.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-987fff7f-20f1-4c92-b638-cff161d2498a">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non è esercitabile il diritto del socio di cui all’art. 2476 co 2 cc successivamente al recesso, all’esclusione e alla mancata sottoscrizione del capitale sociale in sede di riduzione ed aumento</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/05/26/non-e-esercitabile-il-diritto-del-socio-di-cui-allart-2476-co-2-cc-successivamente-al-recesso-allesclusione-e-alla-mancata-sottoscrizione-del-capitale-sociale-in-sede-di-riduzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 settembre 2025, 12537 R.G. Il diritto del socio non amministratore di cui all’art. 2476 co 2 cc è diritto potestativo. Tale diritto è espressione di un potere di controllo sulla gestione della società che compete individualmente a ciascun socio a prescindere dalla quota di partecipazione; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">
  Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 settembre 2025, 12537 R.G.
</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Il diritto del socio non amministratore di cui all’art. 2476 co 2 cc è diritto potestativo. Tale diritto è espressione di un potere di controllo sulla gestione della società che compete individualmente a ciascun socio a prescindere dalla quota di partecipazione; in forza della centralità del socio e del correlato interesse del medesimo ad avere contezza dell’andamento sociale e a conoscere i fatti rilevanti della gestione, il potere di controllo si estrinseca nel diritto di informazione ed ispezione, ossia nel diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto a consultare ed estrarre copia di tutta la documentazione sociale.	
  <br>
  Pertanto, il diritto di cui all’art. 2476 co 2 cc non può essere esercitato da chi non sia socio: non è quindi legittimato a richiedere la documentazione sociale chi non riveste più detta qualifica a seguito del recesso o dell’esclusione ovvero chi abbia perso la titolarità del diritto a causa della mancata sottoscrizione di capitale in sede di riduzione e contestuale aumento (nel caso di specie il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc effettuato dal ricorrente, non più socio, a seguito della mancata sottoscrizione del capitale sociale in sede di riduzione ed aumento; sulla base del dato letterale dell’art. 2476 co. 2 – che parla di socio –, considerate pure le finalità sottese all’istituto, quale strumento funzionale all’esercizio del controllo sulla gestione sociale, il Tribunale ha ritenuto maggiormente condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il diritto in questione non può essere azionato da colui che abbia già esercitato il diritto di recesso e non sia, pertanto, più socio, potendo, invece, essere fatto valere dal socio, prima del recesso, in funzione del consapevole esercizio di detto diritto (Trib. Roma 3/8/2016; Trib. Roma 27/7/2020)).
</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Mario Furno</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-99ca98cd-e9ce-433d-9717-d2ebdcec9574" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/n.-cronol.-2437-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">n. cronol. 2437-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/n.-cronol.-2437-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-99ca98cd-e9ce-433d-9717-d2ebdcec9574">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La legittimazione del socio di Srl all’esercizio dei diritti sociali e la legittimazione del rappresentante comune della partecipazione della quale il socio è comproprietario</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/23/la-legittimazione-del-socio-di-srl-allesercizio-dei-diritti-sociali-e-la-legittimazione-del-rappresentante-comune-della-partecipazione-della-quale-il-socio-e-comproprietario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2468 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2487 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di revoca]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione del rappresentante comune]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione individuale del socio]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.l.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 aprile 2025, n. 19911/2024 RG A fianco della legittimazione esclusiva attribuita ex art. 2468 cc al rappresentante comune per l’esercizio dei diritti correlati alla contitolarità della quota di Srl va riconosciuta una legittimazione individuale di ciascun socio, contitolare della quota, in relazione a quei diritti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 aprile 2025, n. 19911/2024 RG</p>
<p>A fianco della legittimazione esclusiva attribuita ex art. 2468 cc al rappresentante comune per l’esercizio dei diritti correlati alla contitolarità della quota di Srl va riconosciuta una legittimazione individuale di ciascun socio, contitolare della quota, in relazione a quei diritti che spettano a ciascun socio individualmente: si tratta di diritti inerenti allo stesso status socii che non competono esclusivamente al rappresentante comune, in quanto non necessitano di una manifestazione unitaria da parte della comunione (il Tribunale di Venezia pur respingendo il ricorso volto alla revoca del liquidatore ha riconosciuto che il singolo socio, ancorché titolare di una partecipazione in comunione, è legittimato ad esperire in via autonoma l’azione di revoca del liquidatore, atteso che il rappresentante comune, svolgendo il ruolo di mandatario, non è un amministratore della quota e permane quindi la legittimazione concorrente del singolo socio ad esercitare i diritti che prescindono dalla titolarità di una data partecipazione).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-376ecb0b-10bb-4788-8e28-821a053a4e83" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1215-2025-del-22-04-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto di rigetto n. cronol. 1215-2025 del 22-04-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1215-2025-del-22-04-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-376ecb0b-10bb-4788-8e28-821a053a4e83">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La valutazione dell’adeguata consistenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/21/la-valutazione-delladeguata-consistenza-del-periculum-in-mora-ai-fini-del-sequestro-conservativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 669 septies c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 671 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[periculum in mora]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro conservativo]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 aprile 2025, n. 6166/2024-1 RG Ai fini della valutazione della adeguata consistenza cui deve essere dotato il periculum in mora per la concessione ed il rigetto del sequestro conservativo sui beni di una società di capitali non si deve tener conto in via esclusiva degli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 aprile 2025, n. 6166/2024-1 RG</p>
<p>Ai fini della valutazione della adeguata consistenza cui deve essere dotato il periculum in mora per la concessione ed il rigetto del sequestro conservativo sui beni di una società di capitali non si deve tener conto in via esclusiva degli immobili di proprietà della stessa, ma anche all’ammontare degli altri elementi iscritti all’attivo in bilancio, quali le immobilizzazioni finanziarie ed i crediti esigibili entro l’esercizio successivo (nel caso in esame il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di sequestro conservativo proposto dal fallimento rilevando l’assenza del periculum in mora. In specie, il Tribunale ha valutato ai fini dell’esclusione del periculum in mora non solo la tardività della proposta azione rispetto ai negozi asseritamente distrattivi e la circostanza che la mancata stipulazione dei contratti di compravendita – peraltro avvenuti su preliminare anteriore alla diffida del fallimento e per prezzo congruo – avrebbe arrecato alla garanzia patrimoniale generica un danno rilevante in quanto la società resistente avrebbe dovuto restituire il doppio. A conclusione, il Giudice ha evidenziato il principio sopra massimato quale elemento ulteriore e necessario al decidere sulla richiesta).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>
<p> </p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-cc095f82-4262-49c8-9b8d-bb50bab4becd" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1211-2025-del-18-04-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto di rigetto n. cronol. 1211-2025 del 18-04-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1211-2025-del-18-04-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-cc095f82-4262-49c8-9b8d-bb50bab4becd">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Esclusione socio accomandatario di sas e revoca da amministratore per giusta causa</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/03/31/esclusione-socio-accomandatario-di-sas-e-revoca-da-amministratore-per-giusta-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2286 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2287 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2293 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2315 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[socio accomandatario]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 05 maggio 2025, n. 2214/2025 Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, oltre alla revoca dalla carica, anche l’esclusione del socio. La violazione dei doveri del socio previsti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 05 maggio 2025, n. 2214/2025</p>
<p>Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, oltre alla revoca dalla carica, anche l’esclusione del socio. <br />La violazione dei doveri del socio previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’Ente può essere dedotta da comportamenti che minano l’affectio societatis sia in relazione sia in relazione ad atti di disposizione <em>uti socius</em> che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo. Ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull’amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta avverso la delibera di esclusione del socio, rilevando che il socio accomandatario aveva posto in essere condotte distrattive, abusando dei poteri di amministrazione afferenti in particolare alla gestione degli aspetti economico contabili della società, condotte rilevanti anche quale comportamento del socio in contrasto con i fini della società ed integranti inadempienze gravi delle obbligazioni sociali, idonee a giustificare la sua esclusione dalla società).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-670ef394-b9dc-459c-bacb-5d49badf7fee" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Sentenza-n.-2214-2025-pubbl.-il-05.05.2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 2214-2025 pubbl. il 05.05.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Sentenza-n.-2214-2025-pubbl.-il-05.05.2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-670ef394-b9dc-459c-bacb-5d49badf7fee">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prova della posizione del soggetto quale amministratore di fatto</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/09/02/prova-della-posizione-del-soggetto-quale-amministratore-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2380 bis c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2381 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2383 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2384 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2392 c.c.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=7141</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025 L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025</p>
<p>L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. In mancanza quindi di una efficace investitura assembleare occorre la prova concreta dei caratteri di sistematicità e completezza dell’ingerenza organica del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività. (Nel caso in esame il Tribunale ha respinto la domanda volta ad accertare la posizione di amministratore di fatto in quanto non vi era la concreta prova che il soggetto avesse svolto le funzioni di amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa con carattere di sistematicità e continuità, né che le mansioni fossero svolte in piena autonomia, risultando detto soggetto indicato quale referente o sostituto dell’amministratore di diritto al quale veniva affiancato. Inoltre, non vi era prova della partecipazione del soggetto alle scelte strategiche relative alla gestione della società o che esercitasse i poteri tipici dell’attività gestoria come l’attività amministrativa o il rapporto con gli istituti bancari, né, da ultimo, che concorresse alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio).</p>
<p>A cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-3b1a0a8d-f1a5-4297-9bc5-fc91e323613d" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-61-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 61-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-61-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-3b1a0a8d-f1a5-4297-9bc5-fc91e323613d">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomina del liquidatore da parte del Tribunale</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/05/27/nomina-del-liquidatore-da-parte-del-tribunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 17:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2484 comma 1 n. 2 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2487 comma 3 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[nomina di liquidatore]]></category>
		<category><![CDATA[socio di minoranza]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 dicembre 2024, decreto n. 3562/2024 L’art. 2487 co 3 cc prevede che, laddove gli amministratori omettano di convocare l’assemblea per l’adozione delle necessarie delibere a seguito del verificarsi dello stato di scioglimento ex art. 2484 co 1 n. 2 cc, il Tribunale vi provvede – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 dicembre 2024, decreto n. 3562/2024</p>
<p>L’art. 2487 co 3 cc prevede che, laddove gli amministratori omettano di convocare l’assemblea per l’adozione delle necessarie delibere a seguito del verificarsi dello stato di scioglimento ex art. 2484 co 1 n. 2 cc, il Tribunale vi provvede – su istanza – assumendo le necessarie determinazioni che dovrebbero essere assunte dall’assemblea laddove questa non si costituisca o non deliberi. (Nel caso di Srl, la cui composizione sociale vedeva il socio di minoranza – anche amministratore – titolare dell’1% del capitale ed il socio di maggioranza titolare del 99%, il Tribunale ha ritenuto, in accoglimento del ricorso, di nominare il liquidatore, rilevando che l’amministratore aveva accertato e iscritto nel registro imprese l’intervenuta verificazione della causa di scioglimento ex art. 2484 co 1 n. 2 cc e che pur avendo convocato l’assemblea per la nomina del liquidatore non era stato possibile procedervi in quanto il socio di maggioranza, ritualmente convocato, non era comparso pur essendosi costituito nel procedimento dichiarando di non opporsi alla nomina del liquidatore)</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>
<p> </p>


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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inapplicabilità alla procedura speciale ex art. 2409 Cc. della regola generale della revocabilità stabilita dall’art. 742 cpc</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/05/26/inapplicabilita-alla-procedura-speciale-ex-art-2409-cc-della-regola-generale-della-revocabilita-stabilita-dallart-742-cpc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 17:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2409 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 732 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 742 c.p.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[  Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 luglio 2024, decreto n. 2387/2024 La inapplicabilità alla procedura speciale ex art. 2409 c. c. della regola generale della revocabilità stabilita dall’art. 742 cpc – intesa quale costante apertura alla revisione delle ragioni fondanti il provvedimento &#8211; è sostenuta sia da ragioni di principio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 luglio 2024, decreto n. 2387/2024</p>
<p>La inapplicabilità alla procedura speciale ex art. 2409 c. c. della regola generale della revocabilità stabilita dall’art. 742 cpc – intesa quale costante apertura alla revisione delle ragioni fondanti il provvedimento &#8211; è sostenuta sia da ragioni di principio che da dati normativi. L’art. 2409 cc., infatti, coinvolge non solo direttamente l’interessi dei soci e dell’interno sociale, ma che l’affidamento dei terzi e la salute del mercato sia pur indirettamente. Inoltre, il provvedimento assunto è immediatamente efficace ed è soggetto alla disciplina della revoca dell’amministratore per ragioni, che stando alla lettera della norma, paiono doversi rintracciare solo nella non diligenza dell’operato (nel caso di specie parte resistente aveva invocato la revoca dell’amministratore giudiziario nominato in esito alla disposta revoca dell’amministratore -a seguito della ispezione &#8211; sul presupposto della applicabilità della revoca di cui all’art.742 cc. al provvedimento Il Tribunale ha così motivato sottolineando come le esigenze di stabilità del provvedimento di cui all’art.2409 cc. non potessero conciliarsi con le esigenze di precarietà del provvedimento relativo all’art. 742 cc.).</p>
<p>A fondamento della revoca di amministratore, l’illecito, oltre a presentare molti profili di illecito in fatto, ha carattere di illecito continuativo per l’aspetto gestorio (Il Tribunale ha ritenuto di respingere la tesi secondo la quale la pluralità delle condotte dovesse nel caso di specie ritenersi unica rilevando come costituisse illecito permanente la prosecuzione della gestione caratteristica nella trascuranza di una doverosa revisione del bilancio e, nel caso verosimile che questo rilevi perdita di capitale, degli adempimenti di legge (art. 282 ter e ss. cc.) ivi incluso il passaggio a gestione conservativa (art. 2486 cc.)</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>
<p> </p>


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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno “diretto” e “da prospetto”</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/07/responsabilita-degli-amministratori-dei-sindaci-e-del-revisore-per-il-c-d-danno-diretto-e-da-prospetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Revisori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 15 d.lgs. 27/01/2010 n. 39]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2395 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 94 Tuf]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[C.T.U.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6954</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024   Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;   Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a id="post-6954-_Hlk190791838"></a>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024</p>
<p> </p>
<p>Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;</p>
<p> </p>
<p>Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e la responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) è l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio relativamente ai crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi. <br />La dimostrazione di tale circostanza presuppone l’espletamento di una C.T.U. che analizzi la documentazione contabile della società relativa alle singole posizioni creditorie verso i clienti e le caratteristiche di queste ultime, come la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente, ecc. <br />Soltanto attraverso questa analisi, infatti, è possibile stabilire se e in che misura effettivamente la svalutazione dei crediti verso la clientela operata in bilancio sia stata corretta, la portata dell’eventuale falsità/errore, la percepibilità della stessa da parte dei convenuti e – previa effettuazione delle necessarie rettifiche – quale sarebbe stato il corretto valore delle azioni. (Nel caso di specie gli attori non avevano prodotto la documentazione necessaria, la quale neppure aveva formato oggetto di specifica richiesta di ordine di esibizione, così che stante l’opposizione al consenso opposta da uno dei convenuti il CTU non aveva il potere contabile di acquisire la documentazione assente).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3942-2024 pubbl. il 07-11-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Eccezione di compromesso arbitrale; esercizio in via cautelare del diritto del socio alla revoca dell’amministratore e ad essere informato</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/04/eccezione-di-compromesso-arbitrale-esercizio-in-via-cautelare-del-diritto-del-socio-alla-revoca-dellamministratore-e-ad-essere-informato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 832 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione di incompetenza]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle parti di introdurre nella clausola una differente previsione. <br />La competenza per la domanda cautelare di revoca ex art. 2476 c.c. attiene a diritti disponibili, così che può subire l’eccezione di compromesso. Ciò a differenza del diritto dei soci al controllo della documentazione sociale: detto diritto non può essere compresso dalla volontà delle parti se non <em>in melius</em>, e dunque deve ritenersi indisponibile. <br />Il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della controllante. (Nel caso di specie il regolamento della Curia Mercatorum in vigore nel momento di introduzione della clausola arbitrale non prevedeva la competenza cautelare degli arbitri. Successivamente il regolamento è stato modificato introducendo la competenza arbitrale. Trattandosi di arbitrato amministrato, il Tribunale ha ritenuto applicabile il regolamento così modificato avendo verificato che la clausola statutaria non disponeva diversamente. Il potere cautelare degli arbitri è stato ritenuto sussistere in relazione ai diritti disponibili – in specie la revoca cautelare dell’amministratore – e non per i diritti indisponibili, qual è quello di informazione e consultazione).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 10017-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6">Download</a></div>
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