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	<title>Bilancio &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>Bilancio &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Impugnazione del bilancio: violazione del principio di chiarezza</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/02/20/impugnazione-del-bilancio-violazione-del-principio-di-chiarezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2423 bis c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2423 c.c.]]></category>
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		<category><![CDATA[art. 2478 bis c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Trib. Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 aprile 2025, n. 1906/2025 La violazione del termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per presentare il bilancio ai soci, di cui all’art. 2478 bis cc, non vizia la delibera di approvazione del bilancio. In sede di redazione del bilancio il cambiamento di principio contabile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 aprile 2025, n. 1906/2025</p>
<p>La violazione del termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per presentare il bilancio ai soci, di cui all’art. 2478 bis cc, non vizia la delibera di approvazione del bilancio.</p>
<p>In sede di redazione del bilancio il cambiamento di principio contabile rispetto a quello utilizzato negli esercizi precedenti è ammesso solo se è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili ovvero per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.</p>
<p>Il bilancio d’esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza.</p>
<p>In sede di redazione del bilancio, il cd principio di rilevanza, codificato dall’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015, consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio.</p>
<p>In sede di redazione del bilancio, il principio di chiarezza menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza in quanto la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare che approvi un bilancio che violi i precetti di chiarezza, precisione e completezza (nel caso esaminato il Tribunale ha dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza, per non essere stato rispettato il contenuto minimo della nota integrativa prescritto dall’art. 2427 cc, non essendo stato riportato il coefficiente delle immobilizzazioni immateriali, come richiesto anche dal principio OIC 24 paragrafo 89 e non essendo stati menzionati fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della redazione del bilancio, in merito alle posizioni creditorie “incagliate”, come previsto dall’art. 2423 bis n. 4 cc.).</p>
<p>A cura di Luca Vedovato</p>


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		<item>
		<title>Responsabilità del liquidatore verso un creditore sociale per errata redazione del bilancio finale di liquidazione</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/01/30/responsabilita-del-liquidatore-verso-un-creditore-sociale-per-errata-redazione-del-bilancio-finale-di-liquidazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Libri sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1227 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2495 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2650 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
		<category><![CDATA[principi contabili OIC]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 giugno 2025, n. 3271/2025 Nel giudizio promosso dal creditore insoddisfatto contro il liquidatore ex art. 2495 c.c., l’azione ha natura extracontrattuale e grava sull’attore la prova degli elementi dell’illecito, del danno e del nesso causale. In caso di cessione di ramo d’azienda, l’assunzione dei debiti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 giugno 2025, n. 3271/2025</p>
<p>Nel giudizio promosso dal creditore insoddisfatto contro il liquidatore <em>ex</em> art. 2495 c.c., l’azione ha natura extracontrattuale e grava sull’attore la prova degli elementi dell’illecito, del danno e del nesso causale.</p>
<p>In caso di cessione di ramo d’azienda, l’assunzione dei debiti da parte dell’acquirente, anche se qualificata come “accollo”, non libera la cedente in mancanza del consenso del creditore; ne consegue che, in sede di liquidazione, tali debiti devono essere iscritti nel bilancio finale e soddisfatti, non potendosi invocare i principi OIC per eliminare dal bilancio un debito che non sia stato trasferito in senso liberatorio.</p>
<p>La cessione di ramo d’azienda e l’eventuale accollo dei debiti da parte del cessionario non liberano l’alienante in mancanza del consenso del creditore (art. 2560 c.c.), sicché i debiti devono essere considerati in sede di bilancio finale di liquidazione; tuttavia, la responsabilità risarcitoria del liquidatore è esclusa quando il creditore conservi la piena possibilità di soddisfarsi nei confronti del cessionario quale condebitore (e/o del socio beneficiario dell’attivo) e ometta di attivarsi, rilevando tale inerzia ai fini del difetto di danno/nesso causale e, comunque, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.</p>
<p>Nell’azione risarcitoria contro il liquidatore <em>ex</em> art. 2495 c.c., la mera mancata soddisfazione del credito non basta: il danno è configurabile solo se l’illecito del liquidatore abbia ostacolato o impedito la normale soddisfazione del credito. Ove al creditore resti la concreta possibilità di agire verso il condebitore (ad es. il cessionario del ramo) e/o verso il socio beneficiario dell’attivo, la mancata attivazione del creditore integra condotta rilevante <em>ex</em> art. 1227, comma 2, c.c. (nella fattispecie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria).</p>
<p>A cura di Lorenzo Saviane</p>


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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione della delibera di approvazione del bilancio e bilanciamento degli interessi</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/01/29/sospensione-della-delibera-di-approvazione-del-bilancio-e-bilanciamento-degli-interessi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2378 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2423 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2423bis c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2479 ter c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[principi contabili OIC]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 gennaio 2025, decreto n. 240/2025 Nel cautelare ex art. 2378 c.c. la sospensione della delibera di approvazione del bilancio presuppone un bilanciamento degli interessi, da negarsi quando l’elisione del bilancio approvato esponga la società a pregiudizi operativi e reputazionali verso il mercato sproporzionati rispetto all’interesse [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 gennaio 2025, decreto n. 240/2025</p>
<p>Nel cautelare <em>ex </em>art. 2378 c.c. la sospensione della delibera di approvazione del bilancio presuppone un bilanciamento degli interessi, da negarsi quando l’elisione del bilancio approvato esponga la società a pregiudizi operativi e reputazionali verso il mercato sproporzionati rispetto all’interesse del socio alla sola maggiore chiarezza del documento in assenza di contestazioni sulla sua veridicità.</p>
<p>A cura di Lorenzo Saviane</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-11c66cb3-58c5-43e9-856f-6759ae3e7841" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/01/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-240-2025-del-25-01-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto di rigetto n. cronol. 240-2025 del 25-01-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/01/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-240-2025-del-25-01-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-11c66cb3-58c5-43e9-856f-6759ae3e7841">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>(Im)procedibilità della impugnazione del bilancio di società fallita</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/01/01/improcedibilita-della-impugnazione-del-bilancio-di-societa-fallita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia De Pra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2479 ter c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 agosto 2025, n. 3962/2025 È improcedibile la domanda di declaratoria di invalidità dei bilanci di esercizio ex art. 2479 ter c.c. formulata dal socio di srl in liquidazione, dichiarata fallita nelle more del giudizio, al fine di ottenere l’accertamento di un suo credito nei confronti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">
  Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 agosto 2025, n. 3962/2025
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  È improcedibile la domanda di declaratoria di invalidità dei bilanci di esercizio ex art. 2479 ter c.c. formulata dal socio di srl in liquidazione, dichiarata fallita nelle more del giudizio, al fine di ottenere l’accertamento di un suo credito nei confronti della società stessa, trattandosi di azione che, in quanto suscettibile di incidere sul patrimonio della società fallita, rientra nella competenza del Tribunale fallimentare, che la valuterà, nel concorso tra i creditori, in sede di accertamento del passivo.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  La domanda di condanna formulata in vista del ritorno in bonis del fallito può essere accolta solo là dove l’attore argomenti e illustri specificamente (e non in via generica) le utilità attese all’esito della chiusura del fallimento, e quindi il suo perdurante interesse a coltivare la domanda in questione.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  a cura di Alessia De Pra
</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-6ca224bd-fe01-4694-a393-5a6f0d6d6364" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/01/Sentenza-n.-3962-2025-pubbl.-il-01.08.2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3962-2025 pubbl. il 01.08.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/01/Sentenza-n.-3962-2025-pubbl.-il-01.08.2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-6ca224bd-fe01-4694-a393-5a6f0d6d6364">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La disciplina emergenziale Covid in tema di perdita del capitale sociale sotto il minimo legale</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/07/31/la-disciplina-emergenziale-covid-in-tema-di-perdita-del-capitale-sociale-sotto-il-minimo-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
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		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2447 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2482 ter c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2545 duodecies c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione covid]]></category>
		<category><![CDATA[L30/12/2020 n. 178]]></category>
		<category><![CDATA[perdita capitale sociale]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento società]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 20 febbraio 2025, n. 910/2025 Per le perdite emerse nell’esercizio 2020, la disciplina emergenziale Covid di cui alla legge n. 178/2020 deroga al contenuto degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4-6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c., prevedendo una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 20 febbraio 2025, n. 910/2025</p>
<p>Per le perdite emerse nell’esercizio 2020, la disciplina emergenziale Covid di cui alla legge n. 178/2020 deroga al contenuto degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-<em>bis</em>, commi 4-6, 2482-<em>ter</em>, 2484, comma 1, n. 4 e 2545-<em>duodecies</em> c.c., prevedendo una causa di esclusione dello scioglimento per la discesa del capitale sotto il minimo legale (quindi, una causa di esclusione degli obblighi e responsabilità degli amministratori) solo se sono soddisfatte due condizioni. (i) La prima condizione richiede che all’emergere della perdita la società deliberi senza indugio se avvalersi del beneficio del quinquennio; e, quindi, richiede che l’amministratore convochi l’assemblea senza indugio, e con adeguata informazione, in modo da poter poi esporre nella pubblicità societaria la decisione dell’assemblea di avvalersi del beneficio. (ii) La seconda condizione richiede che la perdita sia distintamente evidenziata nella nota integrativa, e quindi, che sia chiaramente palesato nel bilancio il dato della perdita emersa nell’anno, con l’ulteriore indicazione non solo dell’origine delle perdite, ma con l’indicazione anche delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Ciò al fine di consentire di verificare, dalle deliberazioni assembleare assunte senza indugio e dai bilanci, l’andamento e quindi il recupero o l’aggravamento della perdita negli anni successivi.</p>
<p>In mancanza del rispetto di queste condizioni, l’esenzione speciale da obblighi e responsabilità non opera.</p>
<p>A cura di Giulia Silvestri</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d49acdbb-d2b4-4146-89c3-e07904987e6d" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/07/Sentenza-n.-910-2025-pubbl.-il-20-02-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 910-2025 pubbl. il 20-02-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/07/Sentenza-n.-910-2025-pubbl.-il-20-02-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d49acdbb-d2b4-4146-89c3-e07904987e6d">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Impugnazione di delibera assembleare &#8211; Legittimazione attiva</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/09/27/impugnazione-di-delibera-assembleare-legittimazione-attiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12/06/2024 n. 1974/2024 Con la perdita dello status di socio (per morte del socio) sono venute meno le condizioni dell’azione di impugnazione della delibera per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell’attore, posto che le condizioni dell’azione devono non solo sussistere al momento della proposizione della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12/06/2024 n. 1974/2024 </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la perdita dello status di socio (per morte del socio) sono venute meno le condizioni dell’azione di impugnazione della delibera per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell’attore, posto che le condizioni dell’azione devono non solo sussistere al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma devono altresì persistere sino al momento della relativa decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Chiunque vi abbia interesse può agire per far valere l’impugnativa del bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza ex art. 2423 cc proponendo il relativo giudizio ex art. 2379 cc, ossia non soltanto i soci ma anche i terzi aventi interesse. Rientrano, infatti, nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi oggetto illecito ex art. 2379 cc, le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all’art. 2423 cc ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I singoli soci di srl possono volontariamente costituirsi nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, a mezzo di intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, non essendosi verificata nei loro confronti alcuna decadenza.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Stefania Traniello Gradassi</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-b5a91e22-084d-47f6-8e87-f28ede78bb43" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/09/Sentenza-n.-1974-2024-pubbl.-il-12-06-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 1974-2024 pubbl. il 12-06-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/09/Sentenza-n.-1974-2024-pubbl.-il-12-06-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-b5a91e22-084d-47f6-8e87-f28ede78bb43">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Veridicità del bilancio e responsabilità degli amministratori</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/25/veridicita-del-bilancio-e-responsabilita-degli-amministratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in Materia di Impresa, 26 gennaio 2024 n. 240/2024 Tra i compiti degli amministratori vi è l’obbligo di strutturare la società nelle sue articolazioni operative, amministrative e contabili anche al fine di redigere il bilancio secondo i criteri di veridicità, atteso che sulla veridicità del bilancio riposa l’affidamento dei soci [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in Materia di Impresa, 26 gennaio 2024 n. 240/2024</p>
<p>Tra i compiti degli amministratori vi è l’obbligo di strutturare la società nelle sue articolazioni operative, amministrative e contabili anche al fine di redigere il bilancio secondo i criteri di veridicità, atteso che sulla veridicità del bilancio riposa l’affidamento dei soci e dei creditori. <br />La redazione di un bilancio inveritiero costituisce illecito gestorio e può costituire strumento per occultare una perdita e nascondere la sussistenza dei presupposti che imporrebbero agli amministratori l’adozione di una gestione conservativa e non di continuità aziendale, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l’adozione del criterio liquidatorio nella redazione del bilancio. <br />Laddove, quindi, pur trovandosi la società in scioglimento ex art. 2484 n. 4 cc, gli amministratori continuino a gestire la società come operativa predisponendo i bilanci secondo i criteri di continuità, avendo violato i principi di veridicità che sovraintendono alla materia del bilancio, non hanno la possibilità, al fine di sottrarsi dalla responsabilità, di opporre un eventuale patrimonio positivo quale risultato della successiva adozione dei criteri liquidatori nella redazione dello stesso bilancio dai medesimi predisposto in continuità. (In specie, i convenuti avevano contestato che dalla redazione del bilancio con criteri liquidatori, il patrimonio risultava positivo anche per effetto del differente appostamento degli immobili iscritti a valore di presumibile realizzo. Il Tribunale ha rilevato che tale risultanza era in realtà correlata unicamente alla conduzione effettivamente liquidatoria della società; diversamente, essendo stata gestita la società come operativa, il patrimonio era perduto).</p>
<p>a cura di  Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a614e53b-49c4-4554-8003-c9239db03d2e" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-489-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza-n.-489-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-489-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a614e53b-49c4-4554-8003-c9239db03d2e">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Liquidazione della quota del socio defunto &#8211; Interesse del socio superstite ad impugnare</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/08/liquidazione-della-quota-del-socio-defunto-interesse-del-socio-superstite-ad-impugnare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Baessato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 09:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione quota]]></category>
		<category><![CDATA[riserve disponibili]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – 08 gennaio 2024, n. 43/2024 L’intervenuta liquidazione, da parte della S.r.l., della quota del socio defunto in favore delle eredi priva il socio superstite, in applicazione della regola della salvezza dei diritti dei terzi di buona fede ex art. 2388, u.c., c.c., dell’interesse ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – 08 gennaio 2024, n. 43/2024</p>
<p>L’intervenuta liquidazione, da parte della S.r.l., della quota del socio defunto in favore delle eredi priva il socio superstite, in applicazione della regola della salvezza dei diritti dei terzi di buona fede ex art. 2388, u.c., c.c., dell’interesse ad impugnare la delibera assembleare dei soci di S.r.l. (esecutiva di precedente delibera del Consiglio di Amministrazione), con cui era stata disposta, ai fini della liquidazione, l’utilizzazione delle riserve disponibili, con conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione di tutti i soci superstiti.</p>
<p>Le soluzione alternative alla liquidazione a carico della società previste dall’art. 2473, co. 4, c.c. – ammettendone l’applicabilità anche al caso <em>de quo</em> – richiedono il consenso di tutti i soci e comunque escludono la possibilità di acquisti non proporzionali tali da determinare un’alterazione dell’equilibrio partecipativo.</p>
<p>A cura di Barbara Baessato</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-5cf44fcb-a80c-4a7a-9bd8-75c5333f0913" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-43-2024-pubbl.-il-08-01-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza-n.-43-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-43-2024-pubbl.-il-08-01-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-5cf44fcb-a80c-4a7a-9bd8-75c5333f0913">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Giurisdizione italiana per la società costituita e avente sede legale all’estero nel caso di convenuto domiciliato o residente in Italia e applicazione della lex societatis. Utile distribuibile ai soci solo a seguito di delibera assembleare.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/05/18/giurisdizione-italiana-per-la-societa-costituita-e-avente-sede-legale-allestero-nel-caso-di-convenuto-domiciliato-o-residente-in-italia-e-applicazione-della-lex-societatis-utile-distribuibil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 13:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[giurisdizione]]></category>
		<category><![CDATA[l. 31 maggio 1995 n. 218]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6474</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 10 gennaio 2024, n. 80/2024 In una controversia avente ad oggetto l’asserita responsabilità dell’amministratore di una società costituita e avente sede legale all’estero e dunque che contiene un elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 10 gennaio 2024, n. 80/2024</p>
<p>In una controversia avente ad oggetto l’asserita responsabilità dell’amministratore di una società costituita e avente sede legale all’estero e dunque che contiene un elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 218/1995, laddove l’amministratore convenuto sia domiciliato o residente in Italia, ma, in applicazione dell’art. 25 della medesima legge, si applica la legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione della società, salvo che la sede dell’amministrazione sia situata in Italia, ovvero che in Italia si trovi l’oggetto principale di tali enti.</p>
<p>Affinché un socio possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio da cui risulti un utile e della decisione dell’assemblea dei soci di destinare l’utile alla distribuzione e non ad altre finalità, come ben potrebbe essere possibile (ad es. a copertura di precedenti perdite o a riserva).</p>
<p>A cura di Luca Vedovato</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-df41f649-b926-47ee-94bc-f647b7c16b73" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-80-2024-pubbl.-il-10-01-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza-n.-80-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-n.-80-2024-pubbl.-il-10-01-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-df41f649-b926-47ee-94bc-f647b7c16b73">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Azione di responsabilità: presupposti e prova del danno. Inapplicabilità della postergazione ai finanziamenti eseguiti da amministratori di fatto</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2023/01/05/azione-cautelare-in-materia-di-azione-di-responsabilita-presupposti-e-prova-del-danno-inapplicabilita-della-postergazione-ai-finanziamenti-eseguiti-da-amministratori-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 146 L.F.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2497 quinques c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 671 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[postergazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6484</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 05 gennaio 2023  8634/22 RG Nell’azione cautelare promossa dalla procedura fallimentare e prodromica alla azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori, anche di fatto, della società poi fallita, risulta scarsamente compatibile, ai fini della prova del danno l’esplorazione dei bilanci alla luce del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 05 gennaio 2023  8634/22 RG</p>
<p>Nell’azione cautelare promossa dalla procedura fallimentare e prodromica alla azione di responsabilità per <em>mala gestio</em> nei confronti degli amministratori, anche di fatto, della società poi fallita, risulta scarsamente compatibile, ai fini della prova del danno l’esplorazione dei bilanci alla luce del criterio della differenza dei patrimoni netti, quale unico criterio proposto dalla curatela.</p>
<p>L’applicazione del criterio richiede infatti, che, individuato il momento della perdita di patrimonio, si rediga un bilancio in ottica liquidatoria riferito a tale momento confrontando il netto patrimoniale risultante con il bilancio redatto secondo i medesimi criteri riferito alla data di fallimento o al momento in cui l’organo gestorio avrebbe dovuto attivarsi in adempimento al criterio della mera conservazione dei valori sociali. </p>
<p>In tema di finanziamenti postergati, non si può estendere l’applicazione dell’art. 2467 c.c., per il tramite dell’art. 2497 <em>quinques</em> c.c., ai versamenti eseguiti dagli amministratori, né tantomeno ai versamenti eseguiti dagli amministratori di fatto</p>
<p>(il Tribunale, nel caso di specie, rilevando la mancata allegazione, predisposizione e produzione da parte della curatela dei bilanci riqualificati in ottica liquidatoria ha rigettato la misura cautelare richiesta così come con riferimento all’avvenuto rimborso di finanziamenti eseguiti a favore dell’amministratore di fatto).</p>
<p> a cura di  Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-7b0f7864-15fb-4aa1-a624-12b227731e09" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Ordinanza-R.G.-8634-2022-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza-R.G.-8634-2022</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/06/Ordinanza-R.G.-8634-2022-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-7b0f7864-15fb-4aa1-a624-12b227731e09">Download</a></div>
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