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	<title>Sindaci &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>Sindaci &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci si applica anche alle società per azioni “chiuse”.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/07/20/il-principio-di-postergazione-dei-finanziamenti-dei-si-applica-anche-alle-societa-per-azioni-chiuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025 L&#8217;art. 2467 c.c., dettato in materia di srl, è applicabile anche alle spa qualora la società abbia compagine ristretta e assetto costante, e sia amministrata da soci in quanto la “ratio” del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 2467 c.c., dettato in materia di srl, è applicabile anche alle spa qualora la società abbia compagine ristretta e assetto costante, e sia amministrata da soci in quanto la “ratio” del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata &#8211; consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento &#8211; è compatibile anche con altre forme societarie, inclusa la società per azioni, nel caso in cui la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  A cura di Luca Vedovato
</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-69ebd6e8-59b7-4c27-9804-ac7a46bb1dd8" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/Sentenza-n.-3443-2025-pubbl.-il-04.07.2025-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3443-2025 pubbl. il 04.07.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/Sentenza-n.-3443-2025-pubbl.-il-04.07.2025-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-69ebd6e8-59b7-4c27-9804-ac7a46bb1dd8">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla responsabilità di amministratori e sindaci. La prescrizione dell&#8217;azione e l&#8217;irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/07/16/sulla-responsabilita-di-amministratori-e-sindaci-la-prescrizione-dellazione-e-lirretroattivita-del-nuovo-art-2407-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cendron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025 Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che (i) per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che <em>(i)</em> per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, mentre <em>(ii)</em> per la seconda decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, normalmente coincidente con l’apertura della procedura concorsuale salva prova contraria (nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione dei creditori è stato fatto decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, momento a partire dal quale risultava conclamato il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trovava la società).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prescrizione dell’azione di responsabilità rimane sospesa per l’intera durata della carica degli amministratori come previsto dall’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. che, essendo norma di carattere eccezionale e tassativo, non trova applicazione per i sindaci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti gli amministratori, anche quelli “non operativi”, sono tenuti a concorrere paritariamente alla redazione del bilancio e dunque, in funzione di ciò, a rendersi pienamente edotti dei fatti sociali e ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modifica dell’art. 2407 c.c., ad opera della l. n. 35/2025, non può trovare applicazione retroattiva per tre ordini di ragioni: <em>(i) </em>ciò non è stato espressamente previsto dal legislatore; <em>(ii)</em> il nuovo testo prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci, così procedendo a decurtare il risarcimento di un diritto invero già sorto; <em>(iii)</em> la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, per cui non può trovare applicazione il criterio del <em>tempus regit actum</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">                                                                                                                                                 a cura di Elisa Cendron</p>





<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d8e2176e-00d6-4261-8800-a86fb4b3087d" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/2634_2018-RG-2.pdf">2634_2018 RG</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/2634_2018-RG-2.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d8e2176e-00d6-4261-8800-a86fb4b3087d">Download</a></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla responsabilità dei sindaci e l&#8217;irretroattività del &#8220;nuovo&#8221; art. 2407 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/15/sulla-responsabilita-dei-sindaci-e-lirretroattivita-del-nuovo-art-2407-cc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cendron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025 Il contratto con cui una spa, successivamente dichiarata fallita, cede la sua partecipazione totalitaria a una neocostituita srl, largamente riconducibile alla medesima compagine sociale e alla medesima governance, pattuendo che la parte più significativa del prezzo venga corrisposta mediante surrogazione (della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contratto con cui una spa, successivamente dichiarata fallita, cede la sua partecipazione totalitaria a una neocostituita srl, largamente riconducibile alla medesima compagine sociale e alla medesima <em>governance</em>, pattuendo che la parte più significativa del prezzo venga corrisposta mediante surrogazione (della cessionaria in uno o più debiti maturati dalla cedente nei confronti di terzi), costituisce un mezzo specificamente concertato per l’elusione della <em>par condicio creditorum </em>(la cessionaria, in concreto, pagava direttamente i creditori non privilegiati di interesse strategico). Al collegio sindacale spetta(va) verificare l’andamento effettivo dei pagamenti per intervenire prontamente, sia mediante specifici rilievi all’organo gestorio sia agendo in responsabilità contro gli amministratori: l’omesso intervento, rispetto alla violazione della <em>par condicio</em>, è fonte di responsabilità per i sindaci (in concorso con gli amministratori).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite al risarcimento introdotto dalla l. n. 35/2025 nel secondo comma dell’art. 2407 c.c., che commisura la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso annuo percepito, non può trovare applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. E ciò per due ragioni: in primo luogo perché la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; in secondo luogo, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma tale evenienza non ricorre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Elisa Cendron</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-32d69573-6414-4c44-a53c-24610c6cf0b2" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-3405_2022-RG-3.pdf">n. 3405_2022 RG</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-3405_2022-RG-3.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-32d69573-6414-4c44-a53c-24610c6cf0b2">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno “diretto” e “da prospetto”</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/07/responsabilita-degli-amministratori-dei-sindaci-e-del-revisore-per-il-c-d-danno-diretto-e-da-prospetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Revisori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 15 d.lgs. 27/01/2010 n. 39]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2395 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 94 Tuf]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[C.T.U.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024   Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;   Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a id="post-6954-_Hlk190791838"></a>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024</p>
<p> </p>
<p>Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;</p>
<p> </p>
<p>Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e la responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) è l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio relativamente ai crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi. <br />La dimostrazione di tale circostanza presuppone l’espletamento di una C.T.U. che analizzi la documentazione contabile della società relativa alle singole posizioni creditorie verso i clienti e le caratteristiche di queste ultime, come la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente, ecc. <br />Soltanto attraverso questa analisi, infatti, è possibile stabilire se e in che misura effettivamente la svalutazione dei crediti verso la clientela operata in bilancio sia stata corretta, la portata dell’eventuale falsità/errore, la percepibilità della stessa da parte dei convenuti e – previa effettuazione delle necessarie rettifiche – quale sarebbe stato il corretto valore delle azioni. (Nel caso di specie gli attori non avevano prodotto la documentazione necessaria, la quale neppure aveva formato oggetto di specifica richiesta di ordine di esibizione, così che stante l’opposizione al consenso opposta da uno dei convenuti il CTU non aveva il potere contabile di acquisire la documentazione assente).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3942-2024 pubbl. il 07-11-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natura solidale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2023/02/13/natura-solidale-della-responsabilita-degli-amministratori-e-dei-sindaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1304 comma 1 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 13 febbraio 2023, n.303/2023 La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell’art 1292 c.c., e tale vincolo sussiste – tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove sia extracontrattuale – anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 13 febbraio 2023, n.303/2023</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell’art 1292 c.c., e tale vincolo sussiste – tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove sia extracontrattuale – anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con il danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l’art 1304, primo comma, c.c. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">a cura di Chiara Follador</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d730d92d-db47-4c01-a27e-2655e0bcc468" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/303.2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">303.2023</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/303.2023.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d730d92d-db47-4c01-a27e-2655e0bcc468">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atti distrattivi da parte di un amministratore e responsabilità degli organi sociali</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/09/22/atti-distrattivi-da-parte-di-un-amministratore-e-responsabilita-degli-organi-sociali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2393 comma 3 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2403 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2409 c.c.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6690</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 settembre 2022, n. 1630/2022 In caso di illegittimi prelievi disposti da un amministratore a proprio beneficio e costituenti atti distrattivi sussiste, in primo luogo, la responsabilità in via solidale degli amministratori non autori della distrazione: essa si identifica nella violazione, avente carattere omissivo, consistente nel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 settembre 2022, n. 1630/2022</p>
<p>In caso di illegittimi prelievi disposti da un amministratore a proprio beneficio e costituenti atti distrattivi sussiste, in primo luogo, la responsabilità in via solidale degli amministratori non autori della distrazione: essa si identifica nella violazione, avente carattere omissivo, consistente nel non aver rilevato e reagito alla distrazione dell’autore in ragione dei loro poteri e doveri e alle caratteristiche del caso concreto. Gli amministratori, infatti, hanno l’obbligo di agire in modo informato e di prestare attenzione ad eventuali segnali di allarme, con l’obbligo altresì di reagire in modo adeguato senza che la parentela, la giovane età o l’inesperienza, possano giustificare l’ammissione dato che anche l’imperizia è una delle possibili versioni della colpa. Una vola rilevata la distrazione, gli amministratori – anche se privi di deleghe – hanno0 ampi strumenti di intervento sia interloquendo con l’amministratore sia in sede di CdA ove i rilievi non sarebbero potuti certi sfuggire al Collegio Sindacale.</p>
<p>Il Collegio Sindacale è anch’esso responsabile in via solidale con gli amministratori a partire dal momento in cui l’omissione si concreta ed è percepibile dal soggetto danneggiato: la responsabilità poggia su una condotta specifica dei componenti dell’organo di controllo – di carattere omissivo – consistente nella mancata rilevazione delle condotte illecite dell’amministrazione e nel non aver reagito in modo adeguato impedendo il proseguire degli illeciti ed inducendo azioni direttamente o indirettamente recuperatorie.</p>
<p>Il Collegio sindacale, infatti, è tenuto ex art. 2403 c.c. a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed ha a disposizione poteri di sollecitazione interni rispetto agli amministratori, oltre che la possibilità di convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c., di esercitare direttamente l’azione di responsabilità ex art. 2393 comma 3 c.c., e comunque lo strumento di cui all’art. 2409 c.c.</p>
<p>Il Revisore pur non avendo poteri diretti ha il dovere-potere di esprimersi nella relazione al bilancio e durante il periodo annuale di scambiare informazioni con il Collegio Sindacale, organo questo dotato di poteri di intervento. La normativa sulla revisione contabile è infatti fondata sul concetto secondo il quale il verificare e il far conoscere le anomalie contabili di bilancio è in sé il motore di salute di una società. Ne deriva la responsabilità in via solidale con gli organi sociali del Revisore laddove questi non abbia rilevato le anomalie contabili di bilancio comunicandole agli organi sociali titolari di poteri di reazione.</p>
<p>(Nel caso di specie un amministratore si era reso responsabile di condotte distrattive rispetto alle quali gli altri amministratori, entrambe figlie del primo, erano rimaste sostanzialmente inerti. Né il Collegio Sindacale né il Revisore avevano posto in essere condotte volte a rilevare e comunque a reagire in modo efficace).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


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		<title>Responsabilità amministratori e sindaci verso la società e vincolo di solidarietà</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/03/23/responsabilita-amministratori-e-sindaci-verso-la-societa-e-vincolo-di-solidarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 103 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1292 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 146 L.F.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[transazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23.03.2022, n. 571/2022 L’azione di responsabilità, promossa contro gli organi di gestione e di controllo della società, instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia  Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23.03.2022, n. 571/2022</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L’azione di responsabilità, promossa contro gli organi di gestione e di controllo della società, instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e di sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l’effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all’esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti (Cass. n. 7907/2012 e Cass. n. 2436/2013).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Consegue che l’intervenuta transazione, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra i transigenti e gli altri asseriti corresponsabili, fa cessare la necessità della permanenza in giudizio dei transigenti medesimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di asserita responsabilità solidale proposte dai convenuti non transigenti nei confronti di questi ultimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di responsabilità proposte dai transigenti stessi nei confronti degli altri asserti corresponsabili, quote che ben possono essere accertate in via incidentale anche per quanto attiene alla posizione dei transigenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Stefania Traniello Gradassi </p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-ba0f6b37-5b3c-4497-a5a0-47f97a76a5e1" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/02/571-22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">571-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/02/571-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ba0f6b37-5b3c-4497-a5a0-47f97a76a5e1">Download</a></div>
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