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	<title>Società di persone &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>Società di persone &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Inammissibile la domanda di nomina di amministratore giudiziario nell’ambito delle società di persone.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/07/21/inammissibile-la-domanda-di-nomina-di-amministratore-giudiziario-nellambito-delle-societa-di-persone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1105 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2409 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 6 agosto 2025, n. 2345/2025 R.G. Nell’ambito delle società di persone il giudice non può provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere e dovendosi escludere che si possano applicare analogicamente alle società di persone le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 6 agosto 2025, n. 2345/2025 R.G.
</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Nell’ambito delle società di persone il giudice non può provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere e dovendosi escludere che si possano applicare analogicamente alle società di persone le disposizioni di cui all’art. 1105 c.c. e all’art. 2409 c.c., i cui effetti appaiono incompatibili con l’assetto caratteristico dettato in tema di società di persone. Ciò in quanto la natura puramente contrattualistica delle società personali non tollera interventi dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione della società ed è pertanto incompatibile con l’imposizione, <em>iussu iudicis</em>, di un amministratore giudiziario alla società, posto che, così facendo, il giudice non solo verrebbe a sostituirsi alla volontà dei soci consacrata nel contratto sociale, ma altresì vincolerebbe i soci stessi, sul piano della responsabilità patrimoniale, agli esiti dell’attività del terzo.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  A cura di Luca Vedovato
</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-2440f585-df2b-4786-9a3d-6746f9bc1953" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/Decreto-n.-cronol.-2345-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto n. cronol. 2345-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/Decreto-n.-cronol.-2345-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-2440f585-df2b-4786-9a3d-6746f9bc1953">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Esclusione del socio nelle società di persone</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/05/08/esclusione-del-socio-nelle-societa-di-persone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2259 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2287 comma 3 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione socio]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 giugno 2025, n. 8023/2025 R.G. Nelle società di persone l’esclusione del socio domandata da uno dei due soci ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c., in relazione alla quale si può provvedere in via cautelare, richiede che il socio escludendo si sia reso responsabile di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 giugno 2025, n. 8023/2025 R.G.</p>
<p>Nelle società di persone l’esclusione del socio domandata da uno dei due soci ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c., in relazione alla quale si può provvedere in via cautelare, richiede che il socio escludendo si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto e richiede requisiti più stringenti rispetto all’ipotesi di revoca per giusta causa della facoltà di amministrare di cui all’art. 2259 c.c. La domanda di esclusione da socio amministratore non include la domanda di revoca della facoltà di amministrare che è domanda autonoma e differente.</p>
<p>a cura di Silvia Ceci</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-c2c5fbc5-735d-4064-bd68-916146c39a13" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1718-2025-del-06-06-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto di rigetto n. cronol. 1718-2025 del 06-06-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1718-2025-del-06-06-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-c2c5fbc5-735d-4064-bd68-916146c39a13">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla revoca cautelare della facoltà di amministrare del socio di  una s.n.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/16/sulla-revoca-cautelare-della-facolta-di-amministrare-del-socio-di-una-s-n-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia De Pra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2261 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2275 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2559 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 818 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[clausola arbitrale]]></category>
		<category><![CDATA[revoca amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[s.n.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 maggio 2025 In una s.n.c. integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca della facoltà di amministrare ai sensi dell’art. 2259 c.c., la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 maggio 2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">In una s.n.c. integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca della facoltà di amministrare ai sensi dell’art. 2259 c.c., la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. Parimenti, l’aver concesso in locazione un immobile sociale – che costituisce una delle principali entrate della società – accordando che il canone venga corrisposto (ancorché parzialmente) tramite compensazione, senza verificare o documentare l’effettiva esistenza e l’ammontare del controcredito, denota negligenza e una significativa superficialità della gestione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di contrasto tra soci di una s.n.c., la nomina del liquidatore non può essere ottenuta in via cautelare e urgente, ma solo mediante il rimedio tipico previsto dall’art. 2275 c.c. che, per costante orientamento giurisprudenziale, consente altresì al presidente del tribunale di accertare in via incidentale, con un provvedimento avente natura non decisoria, la sussistenza di una delle cause di scioglimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>(provvedimento confermato in data 4.8.2025 n. 13158/2025 RG)</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Alessia De Pra</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-232a9c08-0bec-473b-b26c-1044f31944dc" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-21300_2024-RG.pdf">n. 21300_2024 RG</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-21300_2024-RG.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-232a9c08-0bec-473b-b26c-1044f31944dc">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità per abusiva attività di direzione e coordinamento – holding di fatto.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/09/01/responsabilita-per-abusiva-attivita-di-direzione-e-coordinamento-holding-di-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 17:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2497 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[holding di fatto]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 febbraio 2025, n. 779 /2025 L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 c.c. presuppone l’accertamento dei seguenti requisiti, il cui onere probatorio grava sul soggetto agente: la sussistenza di una holding di fatto; l’esercizio, da parte di tale ente, di attività di direzione e coordinamento sulla controllata; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 febbraio 2025, n. 779 /2025</p>
<p>L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 c.c. presuppone l’accertamento dei seguenti requisiti, il cui onere probatorio grava sul soggetto agente:</p>
<ul>
<li>la sussistenza di una holding di fatto;</li>
<li>l’esercizio, da parte di tale ente, di attività di direzione e coordinamento sulla controllata;</li>
<li>l’accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento di un interesse proprio dell’ente o di soggetti terzi;</li>
<li>l’esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale della controllata, eziologicamente riconducibile a tali condotte.</li>
</ul>
<p>La holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette &#8220;come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato&#8221;, corrispondente all’interesse della Holding.</p>
<p>La holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto) agisce in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d’imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società, non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. Le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime.</p>
<p>Se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l’holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest’ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell’imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l’attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell’opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall’holder disvelino un’economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.</p>
<p>Essendo la holding di fatto una società occulta, l’esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette; la presenza dei soci della holding di fatto, con funzione di gestione, nelle medesime società; la identità dell’oggetto sociale tra le società del gruppo; l’esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale; finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo.</p>
<p>A cura di Luca Vedovato</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-64a30039-8d23-4934-aa1c-cbda92ee7746" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-779-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 779-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-779-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-64a30039-8d23-4934-aa1c-cbda92ee7746">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Nomina del liquidatore a seguito di scioglimento della società</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/05/05/nomina-del-liquidatore-a-seguito-di-scioglimento-della-societa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2487 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[nomina liquidatore]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 marzo 2024, n. 55/2024 RG Accertato lo scioglimento di una società, la nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi il Presidente del Tribunale (o il Tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali) quando i soci non siano in grado di raggiungere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 marzo 2024, n. 55/2024 RG</p>
<p>Accertato lo scioglimento di una società, la nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi il Presidente del Tribunale (o il Tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali) quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina. Tuttavia, anche in difetto della prova di detta incapacità, il Tribunale può procedere alla nomina del liquidatore quando possa presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.</p>
<p>A cura di Luca Vedovato</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-f9a8c774-66e3-4dd2-ab57-cbca588191be" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/05/Decreto-n.-853-2024-del-18-03-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto n. 853-2024 del 18-03-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/05/Decreto-n.-853-2024-del-18-03-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-f9a8c774-66e3-4dd2-ab57-cbca588191be">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esclusione del socio di sas e tutela cautelare ex art. 2287 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/21/esclusione-del-socio-di-sas-e-tutela-cautelare-ex-art-2287-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[2287 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2286 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione socio]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.s.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6967</guid>

					<description><![CDATA[Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 16 dicembre 2024, R.G. n. 4320/2023 -1 L’intervenuta sospensione cautelare degli effetti della delibera di esclusione di socio di sas, impugnata ai sensi dell’art. 2287 c.c., consente al socio escluso, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, di riacquistare temporaneamente i diritti sociali che gli competono, anche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 16 dicembre 2024, R.G. n. 4320/2023 -1</p>
<p>L’intervenuta sospensione cautelare degli effetti della delibera di esclusione di socio di sas, impugnata ai sensi dell’art. 2287 c.c., consente al socio escluso, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, di riacquistare temporaneamente i diritti sociali che gli competono, anche contestando ed impugnando le successive delibere che quei diritti pregiudicano (nel caso di specie è stata riconosciuta la legittimazione ad agire del socio escluso, che ha impugnato con richiesta di sospensiva la delibera che, conseguentemente alla sua esclusione, già oggetto di impugnazione, ha modificato i patti sociali).</p>
<p>a cura di Sabrina Fattore</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d5af1443-9dfa-4fe4-a1eb-2ca597b177a8" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-4320-2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 4320-2023</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-4320-2023.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d5af1443-9dfa-4fe4-a1eb-2ca597b177a8">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criteri di liquidazione della quota di società in accomandita semplice in caso di decesso del socio</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/01/21/criteri-di-liquidazione-della-quota-di-societa-in-accomandita-semplice-in-caso-di-decesso-del-socio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 17:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2284 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2289 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2322 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione quota]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[società in accomandita semplice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6927</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 giugno 2024, n. 1994/2024 Se lo statuto di S.a.s. riproduce il disposto di legge dell’art. 2284 c.c. sia per il caso di decesso del socio accomandatario, sia per il caso di decesso del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandante, né gli eredi del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 giugno 2024, n. 1994/2024</p>
<p><span style="font-size: revert; color: initial;">Se lo statuto di S.a.s. riproduce il disposto di legge dell’art. 2284 c.c. sia per il caso di decesso del socio accomandatario, sia per il caso di decesso del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandatario subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, ma hanno diritto solo alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società.</span></p>
<p>In assenza di clausola di consolidazione impura il soggetto tenuto ad effettuare la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto è la società.</p>
<p>L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società sono in grado, mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società, di dimostrare l’entità della situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento.</p>
<p>L’obbligazione nascente dal disposto di cui all’art. 2289 c.c. avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non di valore, bensì di valuta, come tale soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. Gli interessi legali decorrono <em>ex</em> art. 2289, comma 3, c.c. dalla scadenza del termine di sei mesi dal decesso, al saldo effettivo.</p>
<p>a cura di Mattia Carlotto</p>


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		<item>
		<title>Diritto alla percezione agli utili nelle società di persone e modalità di adozione della relativa delibera. Legittimazione all’azione di annullamento della delibera assembleare.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/26/diritto-alla-percezione-agli-utili-nelle-societa-di-persone-e-modalita-di-adozione-della-relativa-delibera-legittimazione-allazione-di-annullamento-della-delibera-assembleare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Ceci]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2262 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2377 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[delibera assembleare]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, 19 gennaio 2024, n. 12503/2023 R.G. Nelle società di persone il diritto alla percezione degli utili sorge, ai sensi dell’art. 2262 c.c., con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dei soci. Nelle società di persone tale diritto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, 19 gennaio 2024, n. 12503/2023 R.G.</p>
<p>Nelle società di persone il diritto alla percezione degli utili sorge, ai sensi dell’art. 2262 c.c., con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dei soci. Nelle società di persone tale diritto agli utili può essere però limitato solo da una manifestazione di volontà dei soci che richiede il consenso unanime o da apposita previsione dell’atto costitutivo che limiti il suddetto diritto soggettivo del socio.</p>
<p>La mancata previsione normativa dell’organo assembleare nelle società di persone non comporta che sia preclusa ai soci la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare all’unanimità o a maggioranza nelle materie in cui gli stessi debbano esprimere il proprio consenso (Cass. civ. 07/06/2002, n. 8276). Il rimedio offerto dall’ordinamento per l’impugnazione della suddetta delibera è, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente (Cass. civ. 28/01/2015, n. 1624), seguito dal Tribunale, quello di applicare in via analogica gli artt. 2377 e ss. c.c. e non invece i principi generali dei negozi plurisoggettivi, valorizzando in tal modo il sottoinsieme del diritto societario contraddistinto da principi autonomi ed enfatizzando il principio organizzativo e l’esigenza di stabilità dell’agire dell’impresa esercitata in forma societaria.</p>
<p>Presupponendo l’azione di annullamento delle delibere assembleari la sussistenza della qualità di socio dell’attore sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisone della controversia, è inammissibile detta azione da parte del socio che abbia medio tempore perduto tale sua qualità a seguito di esclusione, avendo il medesimo perso legittimazione ed interesse all’impugnazione della delibera stessa, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della delibera la cui legittimità egli contesta.</p>
<p>a cura di Silvia Ceci</p>


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		<item>
		<title>Domanda di simulazione assoluta o revocatoria ex art. 2901 cc di atto di cessione di partecipazione in Snc</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/05/30/domanda-di-simulazione-assoluta-o-revocatoria-ex-art-2901-cc-di-atto-di-cessione-di-partecipazione-in-snc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 07:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Società di persone]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2901 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[azione revocatoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=5763</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 maggio 2022 n. 1024/2022 In caso di simulazione assoluta di un atto di cessione delle partecipazioni sociali di una Snc la prova deve attagliarsi all’atto, ovvero deve riguardare il fatto che di comune accordo l’alienante non abbia inteso cedere i suoi diritti partecipativi e che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 maggio 2022 n. 1024/2022 </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In caso di simulazione assoluta di un atto di cessione delle partecipazioni sociali di una Snc la prova deve attagliarsi all’atto, ovvero deve riguardare il fatto che di comune accordo l’alienante non abbia inteso cedere i suoi diritti partecipativi e che l’acquirente non abbia inteso acquistarli, vale a dire che l’acquirente non abbia in effetti esercitato alcun diritto derivante dalle partecipazioni acquistate e che pertanto detti diritti siano rimasti in capo a detto alienante come pure la responsabilità per le obbligazioni sociali. Rimane irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di simulazione l’eccezione di inespropriabilità della quota della Snc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che gli elementi offerti a prova della simulazione della cessione non fossero sufficienti a tal fine mentre ha ritenuto gli stessi elementi idonei a comprovare i presupposti della azione revocatoria formulata in subordine ex art. 2901 cc).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph"> a cura di Antonio Franzoi</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-347150cd-e7c0-4562-ad5d-8ce9e6ddf585" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/1024-22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1024-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/1024-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-347150cd-e7c0-4562-ad5d-8ce9e6ddf585">Download</a></div>
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