NECESSITA' DI MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE O DI NUOVE RAGIONI DI FATTO O DI DIRITTO SIA PER IL PERICULUM CHE PER IL FUMUS PER LA RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa G. Zanon
24.12.2012 n. 6955/2012 R.G.
NEL CASO IN CUI
Confermato in sede di reclamo il rigetto del ricorso per sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore unico, poi unico liquidatore, e socio unico di S.r.l. ritenendosi insussistente il periculum in mora attesa la messa a disposizione dei propri beni immobili per la presentazione di concordato preventivo della società e venendo ripresentato il ricorso dopo che il commissario giudiziale aveva prospettato l’inammissibilità del concordato proposto
IL GIUDICE
rilevato che la prospettata inammissibilità del concordato preventivo incide sul solo periculum in mora, non sul fumus boni iuris, pure ritenuto insussistente dai precedenti provvedimenti che avevano rigettato la richiesta della misura cautelare
HA RITENUTO
che i mutamenti delle circostanze o deduzioni di nuove ragioni di fatto e di diritto ex art. 669 septies cpc devono attenere ad entrambi i presupposti per l’accoglimento della domanda, viceversa la parte non investita risulta coperta dal “giudicato cautelare”, impedendo l’emissione del provvedimento richiesto.
(a cura di Renato Pastorelli)
Inserito il 09.10.2013
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