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RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE E RISARCIMENTO DEL DANNO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa L. Guzzo - 15.01.2013 R.G.80480/2012

NE CASO IN CUI

un creditore abbia dedotto in sede di ricorso per sequestro conservativo la responsabilità del liquidatore per la sua violazione di una serie di doveri interenti la carica (non avere esposto il debito in un bilancio antecedente a quello finale di liquidazione; aver affermato al momento dell’approvazione di quest’ultimo che il debito era incerto nell’an e nel quantum; essere il creditore istante rimasto insoddisfatto malgrado il riconoscimento in sede giudiziale delle proprie ragioni essendo stata la società cancellata oltre un anno prima della pronuncia)

IL GIUDICE

rilevato come il mancato pagamento del credito vantato fosse causalmente riconducibile non a comportamenti illeciti del liquidatore, ma alla mancanza di attivo, risultando così mancante il fumus della domanda di merito

HA RITENUTO

di rigettare la cautela richiesta a. perche' per affermare la responsabilità del liquidatore occorre, oltre a un suo comportamento doloso o colposo, altresi' un danno causalmente riconducibile al comportamento medesimo;

b. e perche' pure in presenza di debiti non è illecita la cancellazione della società.  (a cura di Elena Casonato)

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Inserito il 14.10.2013