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E' RESPONSABILE IL SOCIO UNICO DI SRL CHE NON ADEMPIE ESATTAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ART.2470, COMMA 4 C.C.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
M. Farini (Pres.); A.M. Marra (Rel.); G. Zanon
10.7.2013 n. 3328/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fallimento chieda la concessione di sequestro conservativo sui beni del socio unico di srl in relazione alla sua responsabilità ex art. 2462 comma 2 cc per le obbligazioni sociali sorte successivamente all’acquisizione da parte del medesimo dell’intera partecipazione sociale e per effetto del mancato deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione di cui all’art. 2470 comma 4 cc

IL GIUDICE

rilevato che il notaio rogante l’atto di trasferimento delle quote sociali in capo all’unico socio aveva adempiuto all’onere di deposito dell’atto medesimo presso il registro delle imprese; rilevato che risultava altresì adempiuto anno per anno l’obbligo di deposito dell’elenco soci dal quale emergeva la presenza dell’unico socio; rilevato altresì che la condizione di societa’ ad unico socio risultava dalla documentazione fiscale e dalla corrispondenza della societa’; rilevato peraltro che non risultava depositata la dichiarazione prescritta dall’art. 2470 comma 4° cc;

HA RITENUTO

che l’ottemperanza all’onere di deposito della dichiarazione prescritta dall’art. 2470 comma 4 cc, funzionale alla fruizione della limitazione di responsabilita’ dell’unico socio di srl, non puo’ essere surrogata da altro genere di comunicazioni in quanto la predetta norma ricollega la limitazione di responsabilita’ non alla conoscenza effettiva da parte dei terzi della natura unipersonale della societa’, bensi’ all’ottemperanza dell’onere medesimo; con conseguente conferma dell’ordinanza di concessione di sequestro conservativo.

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 03.12.2013