ESCLUSIONE DEL SOCIO DI COOPERATIVA E SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA DELIBERA PER VIOLAZIONE DI NORME STATUTARIE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAL. GUZZO
18.06.2013 n. 2293/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
il socio di una cooperativa edilizia abbia chiesto in sede cautelare la sospensione della efficacia della delibera con cui era stata disposta la sua esclusione, deducendo come il pagamento della quota sociale non fosse dovuto; e come, in violazione delle norme statutarie, la cooperativa non gli avesse comunque intimato di rimuovere le possibili cause di esclusione, limitandosi a comunicargli tale sua esclusione senza nemmeno allegare la relativa delibera
IL GIUDICE
rilevato che e’ sufficiente comunicare al socio il contenuto della delibera assunta dalla cooperativa, ma che in base allo statuto occorreva intimare al socio di rimuovere la causa di esclusione, non valendo a tal fine l’invito a regolarizzare la sua posizione nei confronti della societa’
HA RITENUTO
di accogliere la domanda cautelare di sospensione rilevato, quanto al fumus, la violazione di una norma statutaria che imponeva la diffida a rimuovere la causa di esclusione; e quanto al periculum, che nelle more del giudizio il socio escluso non puo’ esercitare i diritti che gli competono.
(a cura di Elisa Cendron)
Inserito il 20.02.2014
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