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VENDITA COMPETITIVA E RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
L. GUZZO
18.07.2013 n. 4337/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

 

sia stata domandata in via d’urgenza, da un lato, la revoca della procedura competitiva di vendita dell’immobile di una societa’ in liquidazione, allegando un valore effettivo del bene piu’ elevato, e dall’altro lato la revoca del liquidatore sia per avere indetto quella procedura, sia per avere omesso di esperire l’azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore della societa’

 

IL GIUDICE

 

rilevato come il prezzo fosse risultato ulteriormente ridotto in occasione del terzo esperimento di vendita perche’ non erano stati reperiti acquirenti sul mercato, malgrado l’ampia pubblicita’ effettuata, e mancasse percio’ il fumus della domanda

 

HA RITENUTO

 

di rigettare la cautela richiesta

perche’ per revocare la procedura competitiva di vendita è necessario allegare, al di la’ della teorica valutazione del bene, elementi che facciano ritenere realistica la previsione del reperimento di un compratore e dunque di un migliore risultato di liquidazione in tempi ragionevoli;

e perche’ non puo’ fondare la revoca del liquidatore il fatto che questi non abbia promosso azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore, atteso che comunque tale azione era stata intentata dal ricorrente.

 

                                                                                  (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 20.02.2014