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REVOCA ANTE CAUSAM DELL’AMMINISTRATORE DI SRL E NECESSITA’ DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA SOCIALE PER LA NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
L. GUZZO
04.07.2013 n. 2524/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

il socio di una srl abbia domandato in sede cautelare la revoca dell’amministratore per violazione di doveri inerenti l’attivita’ gestoria (non avere convocato i soci per l’approvazione del bilancio; non avere partecipato all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del successivo esercizio; in assenza del quorum deliberativo, non avere provveduto nell’esercizio ancora successivo ad una seconda convocazione dell’assemblea; non avere consentito al socio l’esercizio del diritto di controllo), chiedendo al giudice di provvedere alla sostituzione

IL GIUDICE 

rilevato come la condotta dell’amministratore, che neppure aveva allegato la redazione dei progetti di bilancio, palesasse una situazione di sostanziale noncuranza e disinteresse per l’attivita’ gestoria, foriera di danno per la societa’ nelle more del giudizio di merito

HA RITENUTO 

di accogliere la domanda cautelare di revoca;

di riconoscere al socio e/o ai suoi professionisti il diritto di consultare la documentazione amministrativa della societa’;

di rigettare la domanda di nomina giudiziale di nuovo amministratore, sia perche’ la fattispecie non e’ contemplata dall’art. 2476 cc, sia perche’ l’amministratore revocato puo’ e deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione, inclusa la convocazione dell’assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione.

                                                                       (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 20.02.2014