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IL CONFLITTO DI INTERESSI DELL’AMMINISTRATORE UNICO PUÒ ESSERE FATTO VALERE ESCLUSIVAMENTE DALLA SOCIETA’ E NON DAL SINGOLO SOCIO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
L. Guzzo (pres.); A.M. Marra; G. Zanon (rel.)
16.5.2013 n. 2078/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

in una società a responsabilità limitata con amministratore unico uno dei soci abbia autonomamente agito per l’annullamento di un contratto stipulato in conflitto di interessi con la società

IL GIUDICE

ritenuto che l’art. 2475 ter cc legittima la sola società ad agire per l’annullamento di un contratto concluso da un amministratore in conflitto di interessi;

considerato che la presenza di un amministratore unico può frustrare l’effettività dello strumento di tutela;

HA RITENUTO

carente di legittimazione attiva il singolo socio, spettando alla compagine sociale ex art. 2479 cc ogni determinazione circa l’impugnazione del contratto viziato.

(a cura di Filippo Querci della Rovere)

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Inserito il 25.02.2014