L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA HA EFFETTO REALE E PERTANTO LA PROPRIETA’ NON PUO’ CONSIDERARSI CONTROVERSA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAG. Zanon
12.6.2013 n. 3054/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
il fiduciante richieda il sequestro giudiziario della partecipazione intestata al fiduciario, in via strumentale rispetto all’instaurando giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della reale titolarita’ della partecipazione
IL GIUDICE
rilevato che l’intestazione fiduciaria di titoli ha natura di interposizione reale di persona, con la conseguenza che il trasferimento della proprieta’ ha pieno effetto e che grava sul fiduciario l’obbligo di ritrasferire la partecipazione quando richiesto
HA RITENUTO
che non sia configurabile una contestazione in ordine alla titolarita’ della partecipazione e che pertanto il sequestro giudiziario debba essere negato non sussistendo il presupposto richiesto dalla legge.
(a cura di Filippo Querci della Rovere)

Inserito il 25.02.2014
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