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LA DISCLOSURE DEL SEGRETO FIDUCIARIO E' AMMISSIBILE SOLO QUANDO PREVISTA DALLA LEGGE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
G. Zanon
10.7.2013 n. 3960/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

la partecipazione ad una societa’ sia detenuta per mezzo di una societa’ fiduciaria e gli altri soci agiscano in via d’urgenza al fine di conoscere il nome del fiduciante per verificare una eventuale violazione del patto di prelazione

IL GIUDICE

rilevato che l’obbligo alla riservatezza delle societa’ fiduciarie discende direttamente dalla legge;

rilevato altresì che le deroghe al segreto fiduciario sono tutte riconducibili alla tutela di prevalenti interessi pubblicistici;

atteso che non pare configurabile in capo ai soci un autonomo diritto a chiedere la violazione del patto di segretezza intercorrente tra fiduciante e societa’ fiduciaria

HA RITENUTO

inammissibile la richiesta di svelamento dell’identita’ del fiduciante avanzata in via cautelare, facendo difetto il diritto cautelando.

(a cura di Filippo Querci della Rovere)






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Inserito il 25.02.2014