RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE E CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI IN ESENZIONE IVA - L’OBBLIGO DI PUBBLICITA’ EX ARTT. 2462 e 2470, COMMA 4 C.C. PRIMA E DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAL. Guzzo
17.04.2013, n. 1468/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
il Fallimento di una srl abbia dedotto in sede di ricorso per sequestro conservativo la responsabilita’ dell’amministratore sul presupposto che la societa’ in bonis effettuava cessioni c.d. intracomunitarie di merce (insuscettibili di imposizione IVA) e che le cessioni avvenivano in modo “singolare” senza che vi fosse prova dell’effettiva uscita della merce dal territorio italiano; il ricorrente abbia inoltre dedotto la responsabilita’ illimitata del medesimo amministratore quale socio unico per le obbligazioni sociali per non avere egli provveduto a depositare la prescritta dichiarazione presso il Registro delle Imprese
IL GIUDICE
rilevato come la condotta dell’amministratore risultasse non improntata alla dovuta diligenza posto che nella fattispecie l’amministratore avrebbe dovuto richiedere ai clienti stranieri il numero di identificazione ai fini IVA ma anche sincerarsi che la merce uscisse effettivamente dal territorio italiano; che egli inoltre dopo la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale aveva abbandonato la societa’ senza neppure porla in liquidazione; che il medesimo amministratore rimasto socio unico della societa’ non aveva mai provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese della prescritta dichiarazione
HA RITENUTO
che omette la dovuta diligenza l’Amministratore di una societa’ che effettui cessioni di merce c.d. intracomunitarie a clienti esteri qualora non richieda loro i numeri di identificazione ai fini IVA e non si accerti che la merce esca effettivamente dal territorio italiano;
che la previsione di cui ai vigenti artt. 2462 e 2470 cc, per cui il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione gli e’ appartenuta, qualora abbia omesso di attuare la relativa pubblicita’ presso il Registro delle Imprese, trova applicazione anche nel periodo precedente l’entrata in vigore del D.lgs. 6/2003 perche’ anche le previgenti disposizioni degli artt. 2475 e 2745 bis cc prevedevano il suddetto obbligo e, in ogni caso, lo stesso obbligo andava adempiuto dopo l’entrata in vigore della citata riforma ex art. 223 bis disp. att. cc, concedendo pertanto il sequestro.
(a cura di Patrizia Giannetta)

Inserito il 11.03.2014
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