COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER MEZZO DI DOCUMENTI FALSI E TUTELA CAUTELARE PER LA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAM. Farini
23.04.2013, n.1536/2013 R.G
NEL CASO IN CUI
con ricorso ex art. 700 cpc il ricorrente, dedotto che il cugino, a lui sostituendosi con documento falso avanti al notaio, aveva posto in essere un atto costitutivo di una società con altro soggetto, abbia chiesto in via d’urgenza l’adozione di un provvedimento di annotazione nel Registro delle Imprese
IL GIUDICE
rilevata la sussistenza del fumus boni iuris quanto alla estraneita’ del ricorrente alla costituzione della societa’ perche’ il cugino, nell’ambito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale, aveva riconosciuto di essersi gia’ sostituito al ricorrente in una cessione di quote di altra societa’; rilevato altresi’ che in relazione alla suddetta cessione il Tribunale di Pordenone aveva gia’ adottato il provvedimento ex art. 700 cpc ordinandone l’iscrizione nel Registro delle Imprese
HA RITENUTO
che, nel caso in cui un soggetto, fingendosi un’altra persona per mezzo di documenti falsi avanti al notaio, ponga in essere un atto costitutivo di una società, il soggetto che risulti in realtà estraneo alla costituzione della società ha diritto ad ottenere un provvedimento ex art. 700 cpc da annotarsi nel Registro delle Imprese per gli effetti che la falsa costituzione della societa’ puo’ comportare non solo nella sfera giuridica del soggetto medesimo ma anche verso i terzi e il mercato in generale.
(a cura di Patrizia Giannetta)
Inserito il 11.03.2014
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