E' INAMMISSIBILE LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART 696 BIS C.P.C. SU OGGETTO NON ATTINENTE AD ALCUN DIRITTO DI CREDITO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAM. FARINI
2.07.2013 R.G. 3699/2013
NEL CASO IN CUI
una s.r.l. abbia proposto ricorso ex art. 696 bis cpc volto alla verifica di un dato di bilancio (la perdita del capitale sociale) di un’altra s.r.l. che non è parte della controversia e abbia chiesto la chiamata in giudizio di tale s.r.l.
IL GIUDICE
rilevato che l’oggetto dell’accertamento ovvero il dato della perdita del capitale sociale non rappresenta ne’ e’ collegato ad alcun diritto di credito, venendo in questione l’esercizio del voto in una sede assembleare
rilevato che il destinatario del ricorso proposto dalla ricorrente e’ estraneo al giudizio
HA RITENUTO
che la domanda di chiamata in giudizio di una societa’ estranea e di esame del bilancio di quest’ultima non comporti l’allargamento del contraddittorio sull’originario oggetto, ma un mutamento dell’oggetto stesso dell’indagine, conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso ex art. 696 bis cpc.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 28.03.2014
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