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E’ AMMISSIBILE IL RICORSO D’URGENZA A CAUTELA DEL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO DI S.R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
G. ZANON
9.07.2013 R.G. 4971/2013

NEL CASO IN CUI

il socio di s.r.l. , al quale era stato negato l’accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476 cc, abbia agito ex art. 700 cpc a cautela del suo diritto di controllo

IL GIUDICE

rilevato che il diritto di controllo dei soci previsto dall’art. 2476 cc è un diritto potestativo riconosciuto ad ogni socio e che, in caso di ostacoli frapposti dall’amministratore con condotte dilatorie e generiche esigenze di segretezza, la legge non prevede un rimedio tipico a cautela del diritto di accesso ai libri e documenti

rilevato che al fine di far valere il proprio diritto il socio può chiedere un provvedimento d’urgenza

HA RITENUTO

che l’impedimento all’esercizio del diritto in questione comporta ex se una situazione di pregiudizio irreparabile tale da gistificare l’esercizio dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 cpc non essendovi un rimedio tipico azionabile, conseguentemente

accogliendo il ricorso ed ordinando all’amministratore di consentire al ricorrente di consultare i libri e documenti sociali e di estrarre a proprie spese le relative copie.

                                                                    (a cura di Elena Dalla Costa)

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Inserito il 28.03.2014