LA RIPRODUZIONE DEL PRODOTTO CONFIGURA IMITAZIONE SERVILE SOLO SE CADE SULLE CARATTERISTICHE ESTERIORI IDONEE A RIFERIRE IL PRODOTTO AD UNA DETERMINATA IMPRESA
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle ImpreseR. Rigoni
18.3.2013 – 19.3.2013 R.G. 466/2013
Art. 2598 cc
NEL CASO IN CUI
venga richiesta, ai sensi dell’art. 2598 cc, tutela cautelare per imitazione servile realizzata anche tramite un soggetto terzo interposto che agisca per conto di un concorrente dell'istante
IL GIUDICE
rilevato che il cosiddetto terzo interposto e' coobbligato in solido con l’imprenditore che si giovi della sua condotta e ritenuto che ai fini della concorrenza sleale per confondibilita’ del prodotto è necessaria non la semplice riproduzione in qualsiasi forma del prodotto altrui, bensì la riproduzione di caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, che travalichino quelle tecniche del prodotto stesso
HA RITENUTO
che non integri concorrenza sleale per imitazione servile la riproduzione di caratteristiche del prodotto non visibili al consumatore né esteticamente apprezzabili.
(a cura di Silvia Ceci e Marco Toso)
Inserito il 30.04.2014
|