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IN UN PROCEDIMENTO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO NEL CORSO DI UNA CAUSA EX ART. 2394 CC NON SUSSISTE IL FUMUS BONI IURIS SE MANCA AB INITIO LA PROSPETTAZIONE DI ELEMENTI INDIVIDUANTI LA CONDOTTA ILLEGITTIMA DI AMMINISTRATORI O SINDACI.

Tribunale di Venezia sezione specializzata delle imprese
G. Zanon
26.4.2013- 29.4.2013 R.G. 606-1/2013

NEL CASO IN CUI

i creditori della società assumano la responsabilità dell'amministratore per aver violato l'obbligo di conservazione, e quella dei sindaci per violazione dei doveri di vigilanza, fondando la domanda cautelare, nel corso di un giudizio ex art. 2394 cc, sulla base dei dati dichiarati nei bilanci della società,

IL GIUDICE

considerato che nell'azione extracontrattuale ex art. 2394 cc l'attore deve allegare e provare la condotta inadempiente, il danno che ne è derivato, il nesso di causalita’, ed anche la colpa o il dolo della condotta,

considerato che tali elementi di prova devono essere allegati sin dall'inizio del giudizio

HA RITENUTO

-non sussistente il fumus boni iuris dell’azione di responsabilita' ex art. 2394 cc, non avendo l'attrice offerto elementi idonei a comprovare che la perdita di bilancio sia stata determinata da comportamenti illegittimi,

-superfluo l'esame del periculum in mora, a proposito del quale il Giudice ha comunque rilevato la mancanza di prova circa l'incapienza patrimoniale dei resistenti e la tenuta di comportamenti sospetti,

-di respingere l'istanza di sequestro conservativo.

(a cura di Silvia Ceci e Marco Toso)

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Inserito il 09.05.2014 2394 cc 671 cpc