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LA BUONA FEDE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO SOCIALE IMPONE IL CONTEMPERAMENTO TRA DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO ED ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELLA SOCIETA’

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
I. VONO
25.07.2013 n. 4971/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

 la domanda di accesso ai libri e ai documenti sociali formulata in via d’urgenza dal socio di una srl sia stata accolta inaudita altera parte; successivamente, all’udienza fissata ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2 cpc, la srl abbia dedotto la necessita’ di mantenere riservati i nominativi dei clienti perche’ il socio ricorrente opera nel suo stesso settore imprenditoriale tramite una societa’ controllata, e potrebbe percio’ compiere atti di concorrenza sleale a suo danno

IL GIUDICE

 rilevato che anche nella esecuzione del contratto sociale vige il canone generale della buona fede, la cui applicazione giustifica una limitazione del diritto di controllo del socio che abbia genericamente addotto, a sostegno della cautela richiesta, la esigenza di accertare se l’amministratore avesse compiuto atti di distrazione della clientela (esigenza peraltro tutelabile con altri rimedi tipici previsti dalla legge)  

HA RITENUTO

di modificare il decreto emesso inaudita altera parte, disponendo che la consultazione dei libri e dei documenti sociali avvenga previo mascheramento dei nominativi dei clienti.

 

                                                                      (a cura di Elisa Cendron)

 

 

 

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Inserito il 29.09.2014