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INAMMISSIBILITA’ DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE DELLA DOMANDA DI MERITO SOTTTOSTANTE ALLA CAUTELA RICHIESTA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
L. GUZZO (Pres. Rel.); A.M. MARRA; G. ZANON
25.07.2013 n. 3362/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

 il socio di una srl, sia presidente del consiglio di amministrazione sia amministratore delegato, abbia reclamato il provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo emesso nei suoi confronti su istanza dell’altro socio, il quale aveva precedentemente instaurato un giudizio di merito volto ad ottenere, in via principale, la esecuzione del contratto preliminare di cessione di quote tra di loro stipulato e la liquidazione equitativa del danno subito per il ritardo nell’adempimento; in via subordinata, la risoluzione di quel contratto oltre alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria e al ristoro del danno, appositamente quantificato, legato all’omesso trasferimento delle quote. Segnatamente, il socio reclamante abbia rilevato come non fosse stata specificata la domanda di merito, tra quelle gia’ proposte, sottostante alla concessione della misura cautelare del sequestro

IL GIUDICE

rilevato come le pretese creditorie avanzate nel giudizio di merito divergessero sia sotto il profilo del fumus (in via principale, ristoro del danno da ritardo nell’adempimento; in subordine, ristoro del danno da omesso trasferimento delle quote) sia sotto il profilo del quantum (la determinazione del danno era stata fatta soltanto in relazione alla domanda subordinata)

HA RITENUTO

di revocare il sequestro conservativo perche’ non era stata precisata la domanda di merito sottostante alla concessione di tale misura cautelare.

                                                                      

                                                                                (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 29.09.2014