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NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE L’AUDIZIONE DEI SINDACI NON E’ OBBLIGATORIA, MA RIENTRA TRA I POTERI ISTRUTTORI DELL’ORGANO GIUDICANTE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

M. GIONFRIDA (Pres.); R. RIGONI (Rel.); A.M. MARRA
19.09.2013 n. 5330/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare di una srl, sul presupposto che, oltre agli amministratori, occorresse sentire anche i sindaci, la cui audizione sarebbe peraltro apparsa necessaria per la valutazione complessiva dello stato economico della srl

IL GIUDICE

rilevato come la norma dell’art. 2378, comma 4 cc riconosca in capo all’organo giudicante alcuni poteri istruttori di natura discrezionale, volti ad acquisire elementi utili alla decisione cautelare ed a valutare comparativamente i diversi interessi dell’impugnante e della societa’;

come tale norma non abbia pertanto carattere obbligatorio: infatti il legislatore non ha previsto la sanzione della nullita’ per vizi del procedimento di impugnazione;

come, in ogni caso, la posizione assunta dai sindaci apparisse chiaramente dal verbale assembleare gia’ acquisito al processo

HA RITENUTO

 

di rigettare il reclamo.

 

                                                                           (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 30.09.2014