NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE IL CREDITORE PIGNORATIZIO NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO
M. GIONFRIDA (Pres.); R. RIGONI (Rel.); A.M. MARRA
19.09.2013 n. 5330/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
in sede di reclamo sia stata eccepita la pretermissione del creditore pignoratizio del socio di una srl, ritenuto litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare
IL GIUDICE
rilevato che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre soltanto quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralita’ di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti quei soggetti;
che il giudizio di impugnazione della delibera assembleare aveva riguardato il procedimento di formazione della volonta’ della societa’, quale soggetto autonomo rispetto agli aventi diritto di voto, ma non il diritto del creditore pignoratizio di partecipare o meno all’assemblea sociale;
che i soci non sono litisconsorti necessari nei procedimenti di impugnazione delle delibere societarie, come si desume dalla lettura dalle norme dell’art. 2377, comma 7 cc (secondo cui l’annullamento di una delibera ha effetto rispetto a tutti i soci, a prescindere dalla loro partecipazione al giudizio) e dell’art. 2378, comma 5 cc (dove viene solamente prescritta la trattazione congiunta di tutte le impugnazioni relative alla medesima delibera);
che il diritto al voto del creditore pignoratizio e’ un diritto derivativo rispetto a quello del socio che ha costituito il pegno, e dunque non puo’ avere un contenuto piu’ ampio rispetto al diritto originario
HA RITENUTO
di rigettare il reclamo perche’ se i soci non sono litisconsorti necessari, ugualmente non possono ritenersi tali coloro che abbiano votato in luogo degli stessi, facendo valere un diritto di garanzia che li avrebbe autorizzati al voto.
(a cura di Elisa Cendron)

Inserito il 30.09.2014
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